CCNI UTILIZZAZIONI E
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Il 16 giugno 2009
si è svolto un incontro per la definizione del CCNI per le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2009/2010.
Nella riunione sono
stati esaminati gli articoli da
In particolare, per
le problematiche relative al personale ATA, è stata concordata una completa
riscrittura dell’art. 11 bis del CCNI 16/6/08.
Nella nuova stesura
di tale articolo relativo ai criteri di utilizzazione del personale ATA a tempo
indeterminato sui posti di DSGA si prevede, nel caso di mancata assegnazione di
tali posti con contratto di lavoro tempo determinato per esaurimento della
graduatoria permanente (prevista per il profilo di responsabile amministrativo
dal D.M. 146/2000), la copertura di tali posti dagli assistenti amministrativi,
titolari o in servizio nella stessa scuola beneficiari della II posizione
economica. In assenza di tali beneficiari della II posizione, si attingerà ai
beneficiari della I posizione economica in servizio nella scuola eventualmente
disponibili e, solo in via residuale, a personale appartenente ai profili
professionali di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo in
sevizio in altre scuole.
All’art. 12 è
contemplata la possibilità, su richiesta
degli interessati, di
utilizzazione anche su due scuole, su posti derivanti da part time o spezzoni,
tenendo conto, ovviamente, della facile raggiungibilità degli stessi; analoga
possibilità era già prevista ed è stata riconfermata all’art. 18 per le
assegnazioni provvisorie.
All’art. 18 è stata
prevista anche per il personale ATA la possibilità di richiedere assegnazione
provvisoria indifferentemente per
uno dei seguenti motivi:
-
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purchè la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica;
-
ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
-
per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione
sanitaria;
-
ricongiungimento ai genitori.
All’art. 19
Precedenze nelle operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria è stata prevista la domanda di
rientro nella scuola di precedente titolarità per il personale trasferito
d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e
successivi, analogamente a quanto già definito per i docenti all’art. 8 (in
forza del CCNI della Mobilità 12-2-09 e della integrazione del 15-4-09).
E’ stato, inoltre,
previsto che il requisito per i beneficiari della precedenza per l’assistenza al
soggetto diversamente abile deve essere posseduto e documentato al momento di
presentazione della domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.
Invece per il
personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
è stato stabilito che la condizione per la attribuzione della precedenza deve
essere posseduta e documentata al momento di effettuazione delle operazioni.
Non sono state
apportate modifiche agli articoli successivi al 19 e fino al 22 compreso.
Ovviamente analoghe
norme per i beneficiari delle precedenze sopra descritte sono state previste
anche per il personale docente all’art. 8.
La discussione
riprenderà negli incontri successivi già calendarizzati per i giorni 23 e 25
giugno con la volontà di pervenire ad un testo definitivo in tale ultima data.
Si profila
l’intenzione di definire tre distinte date per la presentazione delle domande di
utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente di scuola
dell’infanzia, primaria e II grado; del personale docente di scuola media ed
infine del personale ATA.