CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il 16 giugno 2009 si è svolto un incontro per la definizione del CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2009/2010.

Nella riunione sono stati esaminati gli articoli da 11 a 22 della bozza proposta dal MIUR.

In particolare, per le problematiche relative al personale ATA, è stata concordata una completa riscrittura dell’art. 11 bis del CCNI 16/6/08.

Nella nuova stesura di tale articolo relativo ai criteri di utilizzazione del personale ATA a tempo indeterminato sui posti di DSGA si prevede, nel caso di mancata assegnazione di tali posti con contratto di lavoro tempo determinato per esaurimento della graduatoria permanente (prevista per il profilo di responsabile amministrativo dal D.M. 146/2000), la copertura di tali posti dagli assistenti amministrativi, titolari o in servizio nella stessa scuola beneficiari della II posizione economica. In assenza di tali beneficiari della II posizione, si attingerà ai beneficiari della I posizione economica in servizio nella scuola eventualmente disponibili e, solo in via residuale, a personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo in sevizio in altre scuole.

All’art. 12 è contemplata la possibilità, su richiesta degli interessati, di utilizzazione anche su due scuole, su posti derivanti da part time o spezzoni, tenendo conto, ovviamente, della facile raggiungibilità degli stessi; analoga possibilità era già prevista ed è stata riconfermata all’art. 18 per le assegnazioni provvisorie.

All’art. 18 è stata prevista anche per il personale ATA la possibilità di richiedere assegnazione provvisoria indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

-    ricongiungimento al coniuge o al convivente, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

-    ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

-    per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

-    ricongiungimento ai genitori.

All’art. 19 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è stata prevista la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e successivi, analogamente a quanto già definito per i docenti all’art. 8 (in forza del CCNI della Mobilità 12-2-09 e della integrazione del 15-4-09).

E’ stato, inoltre, previsto che il requisito per i beneficiari della precedenza per l’assistenza al soggetto diversamente abile deve essere posseduto e documentato al momento di presentazione della domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

Invece per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato stabilito che la condizione per la attribuzione della precedenza deve essere posseduta e documentata al momento di effettuazione delle operazioni.

Non sono state apportate modifiche agli articoli successivi al 19 e fino al 22 compreso.

Ovviamente analoghe norme per i beneficiari delle precedenze sopra descritte sono state previste anche per il personale docente all’art. 8.

La discussione riprenderà negli incontri successivi già calendarizzati per i giorni 23 e 25 giugno con la volontà di pervenire ad un testo definitivo in tale ultima data.

Si profila l’intenzione di definire tre distinte date per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e II grado; del personale docente di scuola media ed infine del personale ATA.