Proroghe contratti per supplenze del personale scolastico

A seguito delle costanti richieste della Segreteria Generale dello Snals Confsal, il MIUR - Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – con la nota prot. n. AOODGPER 8556 – Uff. III del 10 giugno u.s. inviata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali anche per il corrente a.s. ha fornito indicazioni sulle proroghe dei contratti per supplenze di personale scolastico.

Nel rinviare al testo della nota suddetta si riportano, qui di seguito, gli aspetti salienti:

1        PERSONALE ATA

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovarsi del disposto dell’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione. Analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità indicate, dall’art. 6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

2        PERSONALE DOCENTE

Per la generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali il contratto originariamente previsto fino al termine delle lezioni è da prorogare fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota ministeriale A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007. Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, è da disporsi nei riguardi di quest’ultimo un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF.