Proroghe contratti per supplenze del personale scolastico.
A seguito delle
costanti richieste della Segreteria Generale dello Snals Confsal, il MIUR -
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico –
con la nota
prot. n. AOODGPER 8556 – Uff. III del 10 giugno u.s. inviata ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali anche per il corrente a.s. ha fornito indicazioni sulle proroghe dei
contratti per supplenze di personale scolastico.
Nel rinviare al testo
della nota suddetta si riportano, qui di seguito, gli aspetti salienti:
1
PERSONALE ATA
I Dirigenti delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado interessati per problematiche di
natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione
delle graduatorie di istituto del personale docente - che intendano, previa
valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e
dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale
nei mesi di luglio e agosto, giovarsi del disposto dell’art. 1, comma 7, del
vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, dovranno
farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il
tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà
concedere l’autorizzazione. Analoga possibilità di proroga contrattuale è
prevista, con le modalità indicate, dall’art. 6, comma 4, del predetto
Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in
questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi
obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche
medesime.
2
PERSONALE DOCENTE
Per la generalità del
personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni
che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali il contratto originariamente previsto fino al termine delle lezioni è da
prorogare fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da
quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare. Per quanto
riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli
esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota ministeriale
A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007. Nei casi di operazioni suppletive di
scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o
agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba
ricorrere a personale supplente temporaneo, è da disporsi nei riguardi di
quest’ultimo un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal
primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero
di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera
in sostituzione.
Con successiva nota
saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai
competenti Uffici del MEF.