Personale ATA
– Concorsi per soli titoli accesso profili professionali area A e B
ISTRUZIONI E
INDICAZIONI OPERATIVE – NOTA DEL MIUR
Il MIUR – Direzione Generale per il Personale
Scolastico – con
Tale nota sostituisce le precedenti note Prot. n. 708
del 14/5/2004 e n. 6049 del
30/4/2009.
Nel rinviare al testo completo della stessa per
l’esaustività delle tematiche trattate, si riportano qui di seguito, le
innovazioni apportate.
·
Domanda di
inserimento (Allegato B 1 )
Solo
in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il
titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo
e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi
provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico,
cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie (
DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n.
59.
Nelle tabelle di
valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento
alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione -
per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie,
tale punteggio deve essere rapportato a 10 - qualsiasi altra tipologia di
valutazione deve essere rapportata a
10 – va intesa nel senso
che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà
attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso
al profilo professionale di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100,
rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in
diversa scala un punteggio di 7,6/10; una volta conclusa l’operazione così
descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti, ovvero
media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente
previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è
compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno
attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per
quest’ultima tipologia di media di voto.
·
Diploma di
licenza della scuola media
In assenza del titolo di studio oggi richiesto per
l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media”
deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso,
secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di
valutazione.
Fatto salvo
quanto sopra detto, la casistica è:
- candidati in possesso
di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma
di maturità;
- candidati in possesso
di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si
valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente
tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto;
- candidati in possesso
di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta
solamente il diploma di scuola media in quanto
titolo di studio di accesso previsto
dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n.
91;
- l’attestato di
qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1
delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali
specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un
titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi
dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di
studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai
concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Per il profilo professionale di “ collaboratore
scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”, ai fini
della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole
rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato
profilo professionale.
·
Attestati di addestramento professionale
Nell’ambito dei titoli valutabili vanno ricompresse
anche le certificazioni informatiche Eipass e ICL.
·
Periodi di servizio computabili nel biennio di
servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554
D.L.vo 297/94
Sono validi e quindi computabili
tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche
tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale
ai sensi del citato CCNL.
Nel caso in cui al personale che
si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti
disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti
del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va
computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del
raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.
554 del D.L.vo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro
non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità
di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di
servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo
297/94.
Tale computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL
2002/05 (congedi parentali).
Sono altresì computabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente
al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
·
Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo
quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o
EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula
di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del
CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio
coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato
ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola,
sottoscritto il 29.11.2007.
Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi,
invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza
assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del
posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente
al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
·
Servizi prestati
con contratto d’opera
I contratti di prestazione
d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività,
sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di
lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.
Pertanto, il servizio prestato
con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità
di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio
comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle
tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09.
·
Servizi prestati in
qualità di LSU e LPU
Il
servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato
o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale
della
In
tale ultimo caso, deve , inoltre,
esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili
professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori
Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità
le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di
lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ).
Le
prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori
di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di
reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09
sottoscritto il 29.11.2007.
·
Servizi prestati
EE.LL.
Il servizio da valutare è solo
quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che
determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai
sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili,
i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o
regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i
servizi prestati in qualità
operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere
dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano
le istituzioni scolastiche statali.
·
Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di
quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati
servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di
quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati
come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di
leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di
Amministrazioni Statali.
·
Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1°
gennaio
Il servizio militare
obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato
definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data
di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è
fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni
sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31
dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la
legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il
servizio civile prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del
servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una
pubblica amministrazione.
L'attività, infatti, svolta
nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro (art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è
oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con
riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.
·
Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato;
Azienda di Stato Servizi Telefonici
I servizi prestati presso Poste
e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici
sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se
prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni),
13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi
Telefonici).