Personale ATA – Concorsi per soli titoli accesso profili professionali area A e B

ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE – NOTA DEL MIUR

Il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico – con la Nota Prot. n. 8166 del 5/6/06, ha fornito istruzioni e indicazioni operative inerenti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B previsti dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/94, allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli interessati.

Tale nota sostituisce le precedenti note Prot. n. 708 del 14/5/2004  e n. 6049 del 30/4/2009.

Nel rinviare al testo completo della stessa per l’esaustività delle tematiche trattate, si riportano qui di seguito, le innovazioni apportate.

·         Domanda di inserimento (Allegato B 1 )

Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo  e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.

Nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a  10  – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.

Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,6/10; una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti, ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.

E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.

·         Diploma di licenza della scuola media

In assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione.

Fatto salvo quanto sopra detto, la casistica è:

     -   candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità;

     -   candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto;

     -   candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91;

     -   l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1  delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

Per il profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”, ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

·         Attestati di addestramento professionale

Nell’ambito dei titoli valutabili vanno ricompresse anche le certificazioni informatiche Eipass e ICL.

·         Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554  D.L.vo 297/94

Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.

In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.

Nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).

Sono altresì computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

·         Criteri generali di valutazione del servizio

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali  del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

·         Servizi prestati con contratto d’opera

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Pertanto, il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle  tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09.

·         Servizi prestati in qualità di LSU e LPU

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).

In tale ultimo caso,  deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità  le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ).

Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007.

·         Servizi prestati EE.LL.

Il servizio da valutare è solo  quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali  del CCNL del richiamato comparto.

Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità  operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano  le istituzioni scolastiche statali.

·         Servizio Militare di leva

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

·         Servizio Civile

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha  disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L'attività, infatti, svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

·         Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di Stato Servizi Telefonici

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).