SERVIZIO CIVILE SU BASE VOLONTARIA - VALORIZZAZIONE DEI PERIODI CORRISPONDENTI

NOTA OPERATIVA INPDAP

Come è noto, l’articolo 4, comma 2 del D.L. 29-11-2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha stabilito la riscattabilità, a domanda, dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che gli stessi non risultino coperti da alcuna contribuzione.

L’INPDAP, con la nota operativa n. 24 del 7/5 u.s., ha precisato che:

 

·         i periodi di servizio di volontario civile prestati fino al 31 dicembre 2005 sono riconosciuti come servizi sostitutivi di quello di leva e, pertanto, sono valorizzati gratuitamente a domanda ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 274/1991, per gli iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, mentre sono riconosciuti utili ex sé per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti amministrazioni dello Stato (CTPS);

·         a partire dal 1° gennaio 2006, la disciplina è stata modificata dal punto di vista fiscale in quanto i rimborsi percepiti dai volontari civili, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto dei volontario come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificati quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa;a partire da tale data, pertanto, i contributi sono stati versati nella gestione separata, istituita presso l’Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

     Conseguentemente, i periodi di servizio civile volontario prestati dall’1-1-2006 fino al 31-12-2008 (giorno antecedente all’entrata in vigore della disposizione legislativa indicata in oggetto) non possono essere valorizzati presso l’Inpdap;

·         dal 1° gennaio 2009 cessa per il Fondo nazionale per il servizio civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari a partire da tale data; pertanto il periodo può essere valorizzato tramite riscatto, oneroso per i richiedenti ma senza alcun gravame a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile.

     Il calcolo del riscatto, da operare esclusivamente per i periodi successivi al 1° gennaio 2009, deve essere effettuato con le consuete modalità stabilite dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

·         gli oneri da riscatto possono essere versati all’Inpdap in unica soluzione ovvero in forma rateale, in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;

·         prima di procedere alla valorizzazione le Sedi Inpdap dovranno acquisire agli atti, oltre alla domanda del richiedente, anche l’attestato di effettuazione del servizio civile, rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, dagli specifici uffici ivi istituiti) nonché una dichiarazione degli interessati attestante l’assenza di copertura contributiva per il periodo per il quale si chiede la valorizzazione.

Inseriamo il link al testo completo della nota.