Precisazioni
La recente emanazione della
Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009, avente per oggetto “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi”, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 – lettera a, del D.L.vo 9 aprile n.
In particolare, l’art. 3 –
comma 1 del già citato D.L.vo 81/08 fa presupporre che le istituzioni
scolastiche pubbliche e private sarebbero obbligate a tale comunicazione, mentre
in realtà, il comma 2 del medesimo articolo, esclude “…..da tale obbligo le
Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3 …….. ed al
riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio
alla emanazione dei Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata”.
Giova chiarire che il MIUR,
alcuni mesi or sono consegnò ai componenti dell’Osservatorio nazionale sulla
sicurezza, una bozza del Regolamento predisposto, ma le vicende luttuose legate
alla vicenda di Rivoli in Piemonte, indussero il Governo ad avviare un
monitoraggio di tutte le strutture scolastiche, affidando tale adempimento ai
tecnici dei Provveditorati alle Opere Pubbliche delle varie regioni e, in attesa
di tali verifiche, non si è proceduto a definire il predetto Regolamento.
In virtù di tale circostanza, si precisa che il
termine del 16 maggio 2009 non coinvolge l’obbligo della segnalazione da parte
dei Dirigenti Scolastici, fino a quando non sarà emanato il relativo
Regolamento.
Si consiglia ai Dirigenti Scolastici di astenersi dal “forzare” il sistema, in quanto la procedura non è registrabile dal sistema informativo dell’INAIL.
Inseriamo il link alla suddetta circolare.