Precisazioni sulla circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009

 

La recente emanazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009, avente per oggetto “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 – lettera a, del D.L.vo 9 aprile n. 81, ha suscitato numerosi dubbi interpretativi circa i soggetti obbligati alla comunicazione.

In particolare, l’art. 3 – comma 1 del già citato D.L.vo 81/08 fa presupporre che le istituzioni scolastiche pubbliche e private sarebbero obbligate a tale comunicazione, mentre in realtà, il comma 2 del medesimo articolo, esclude “…..da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3 …….. ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione dei Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata”.

Giova chiarire che il MIUR, alcuni mesi or sono consegnò ai componenti dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza, una bozza del Regolamento predisposto, ma le vicende luttuose legate alla vicenda di Rivoli in Piemonte, indussero il Governo ad avviare un monitoraggio di tutte le strutture scolastiche, affidando tale adempimento ai tecnici dei Provveditorati alle Opere Pubbliche delle varie regioni e, in attesa di tali verifiche, non si è proceduto a definire il predetto Regolamento.

In virtù di tale circostanza, si precisa che il termine del 16 maggio 2009 non coinvolge l’obbligo della segnalazione da parte dei Dirigenti Scolastici, fino a quando non sarà emanato il relativo Regolamento.

Si consiglia ai Dirigenti Scolastici di astenersi dal “forzare” il sistema, in quanto la procedura non è registrabile dal sistema informativo dell’INAIL.

 

Inseriamo il link alla suddetta circolare.