L'11 maggio 2009 il Miur ha emanato la nota Prot. n. AOODGPER.6647 con la quale stabilisce che i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali revochino gli eventuali preavvisi di pensionamento già trasmessi a coloro che avevano un'anzianità contributiva di 40 anni in quanto è possibile procedere unicamente nei confronti di coloro i quali sono in possesso del requisito di 40 anni di servizio effettivo, poichè, com'è noto, l'art. 6, c. 3 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, entrata in vigore il 20 marzo u.s., ha modificato il requisito dell'anzianità prevista in "anzianità di servizio effettivo di 40 anni".