Circolare reperibilità malati oncologici
Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, con le Circolari n.
7
e
8
del 2008 ha dato le prime indicazioni applicative in
relazione alle disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008, recante
"Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e
la
perequazione tributaria",
convertito, con
modificazioni, in legge n. 133/2008.
In data 30/4 u.s., con la
circolare n. 1/2009, il medesimo organismo ha:
-
fornito ulteriori precisazioni in relazione all'applicazione dell'art. 71 della
legge n. 133/2008, al fine di meglio indirizzare le
pubbliche amministrazioni nell'attività di
controllo delle assenze e
nell'applicazione della disciplina legale sulle fasce di reperibilità;
–
richiamato l'attenzione delle Amministrazioni
su istituti quali il tempo parziale ed
il telelavoro che possono
consentire al dipendente di prestare la propria attività lavorativa anche nel
corso dei periodi di cura, in particolare in presenza di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita anche di lunga durata;
-
ribadito il disposto
dell'art.
71, comma 3 che prevede l'obbligo per il lavoratore malato di essere reperibile
presso il proprio domicilio, o altro indirizzo preventivamente indicato, nella
fascia oraria dalle
8
alle 20, con esclusione del solo periodo dalle 13 alle 14,
si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere
dalla patologia da cui sono affetti. Infatti, la norma, che non
è
derogabile da contratti o accordi collettivi, non fa
riferimento ad un eventuale diverso trattamento previsto per patologie croniche
o invalidanti o per chi
è
sottoposto a terapie salvavita,
quali, ad esempio, le terapie per la cura delle malattie oncologiche.
Per quanto attiene alle "esigenze
funzionali e
organizzative",
già richiamate con la circolare n. 8/2008,
l'Amministrazione potrà, inoltre,
fare riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di
procedere all'accertamento dello stato di malattia per mezzo della visita del
medico fiscale nei casi in cui il singolo episodio morboso si inserisca in un
unico ciclo di trattamento per la cura di patologie gravi quali quelle
oncologiche, a condizione che la patologia del dipendente sia stata inizialmente
accertata dall'Amministrazione (ovvero risulti certificata da una struttura
pubblica ospedaliera, ASL o struttura convenzionata) e che il ciclo di cura
medesimo sia stato prescritto dai medesimi soggetti sopra richiamati.
Resta fermo il fatto che, ove quanto
è
stato oggetto dell'iniziale
accertamento fiscale (riferito sia alla patologia, sia ai trattamenti prescritti
per la cura della medesima), dovesse essere modificato da prescrizioni mediche
successive, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta della visita del
medico fiscale diretta a compiere l'accertamento sulla nuova situazione.