Circolare reperibilità malati oncologici

Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con le Circolari n. 7 e 8 del 2008 ha dato le prime indicazioni applicative in relazione alle disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008.

In data 30/4 u.s., con la circolare n. 1/2009, il medesimo organismo ha:

-    fornito ulteriori precisazioni in relazione all'applicazione dell'art. 71 della legge n. 133/2008, al fine di meglio indirizzare le pubbliche amministrazioni nell'attività di controllo delle assenze e nell'applicazione della disciplina legale sulle fasce di reperibilità;

    richiamato l'attenzione delle Amministrazioni su istituti quali il tempo parziale ed il telelavoro che possono consentire al dipendente di prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, in particolare in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita anche di lunga durata;

-    ribadito il disposto dell'art. 71, comma 3 che prevede l'obbligo per il lavoratore malato di essere reperibile presso il proprio domicilio, o altro indirizzo preventivamente indicato, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, con esclusione del solo periodo dalle 13 alle 14, si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla patologia da cui sono affetti. Infatti, la norma, che non è derogabile da contratti o accordi collettivi, non fa riferimento ad un eventuale diverso trattamento previsto per patologie croniche o invalidanti o per chi è sottoposto a terapie salvavita, quali, ad esempio, le terapie per la cura delle malattie oncologiche.

Per quanto attiene alle "esigenze funzionali e organizzative", già richiamate con la circolare n. 8/2008, l'Amministrazione potrà, inoltre, fare riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di procedere all'accertamento dello stato di malattia per mezzo della visita del medico fiscale nei casi in cui il singolo episodio morboso si inserisca in un unico ciclo di trattamento per la cura di patologie gravi quali quelle oncologiche, a condizione che la patologia del dipendente sia stata inizialmente accertata dall'Amministrazione (ovvero risulti certificata da una struttura pubblica ospedaliera, ASL o struttura convenzionata) e che il ciclo di cura medesimo sia stato prescritto dai medesimi soggetti sopra richiamati.

Resta fermo il fatto che, ove quanto è stato oggetto dell'iniziale accertamento fiscale (riferito sia alla patologia, sia ai trattamenti prescritti per la cura della medesima), dovesse essere modificato da prescrizioni mediche successive, l'Amministrazione deve procedere alla richiesta della visita del medico fiscale diretta a compiere l'accertamento sulla nuova situazione.

Inseriamo la circolare n. 1 del 30 aprile 2009 della funzione pubblica.