Chiarimenti ministeriali sulle
graduatorie ad esaurimento
Con
nota prot. 6304 di oggi 6 maggio 2009, avente per oggetto “D.M.
42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 –
chiarimenti in ordine all’accesso”, il MIUR, in risposta a quesiti pervenuti
dagli Uffici Scolastici Regionali, fornisce i seguenti chiarimenti in merito
all’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie suddette:
1) In
tale punto viene precisato che hanno diritto a presentare domanda di nuova
iscrizione, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 42/09, anche coloro che si sono
iscritti, nell’anno accademico 2007/2008, a percorsi abilitanti previo
riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti; si danno
specifiche indicazioni operative sulla compilazione della domanda, in
particolare per gli iscritti a Scienze della formazione primaria nell’anno
accademico 2007/2008. Rimangono comunque valide altre possibilità (es.
iscrizione con riserva e comunicazione via web del conseguimento del titolo,
utilizzabile anche nel caso di titolo già conseguito al momento della
presentazione della domanda).
2) Si
prevede per chi si è iscritto a Scienze della formazione primaria nel 2007/2008
la possibilità di inserimento con riserva sia nella graduatoria della scuola
primaria che in quella della scuola dell’infanzia, prevedendo, ovviamente, lo
scioglimento della riserva in una sola graduatoria all’atto del conseguimento
del titolo di studio.
3)
Analogamente coloro che sono già iscritti con riserva in uno solo dei due
indirizzi (scuola dell’infanzia o scuola primaria) che conseguano il titolo per
l’altro indirizzo hanno la possibilità di sciogliere la riserva per tale
indirizzo. Sia nel caso previsto al
punto 2 che in quello contemplato al punto 3 lo scioglimento della riserva
determinerà la cancellazione dall’altra graduatoria.
4) Per
gli aspiranti di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del D.M. 42/09 che figurino
inclusi con riserva in graduatoria di provincia diversa da quella che ha
valutato l’istanza di partecipazione ai corsi abilitanti speciali, l’Ufficio
Scolastico Provinciale che dovrà sciogliere la riserva acquisirà l’accertamento
dei requisiti necessari dall’Ufficio che ha valutato l’istanza di partecipazione
ai corsi abilitanti.
5) Nel
mod. 2 le sezioni D1 ed E1 devono essere compilate anche dai docenti di
strumento musicale. Ovviamente per essi la tabella da applicare è quella di cui
all’All. 3.
6) Circa
la dichiarazione contenuta nella Sez. G del modello 1 e nella Sez. E del mod. 2,
essa non osta in caso di supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad
esaurimento in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla
base delle graduatorie d’istituito. A tale fine gli interessati possono rendere
apposita dichiarazione nella Sez. E1, nello spazio previsto per l’indicazione
del servizio prestato.
7) Sia
nel mod. 1 che nel mod. 2 possono essere dichiarati, nelle rispettive sezioni
C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente non precedentemente
dichiarati.
8) Le
suddette integrazioni devono essere specificamente indicate e sottoscritte
dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale del relativo modello di domanda.
La risoluzione dei problemi di
cui ai punti 1), 2), 3) e 6) era stata espressamente richiesta dalla delegazione
SNALS-Confsal nell’incontro del 28 aprile 2009.
Inseriamo il link al
testo integrale della nota ministeriale 6304.