Chiarimenti ministeriali sulle graduatorie ad esaurimento

 

Con nota prot. 6304 di oggi 6 maggio 2009, avente per oggetto “D.M. 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 – chiarimenti in ordine all’accesso”, il MIUR, in risposta a quesiti pervenuti dagli Uffici Scolastici Regionali, fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie suddette:

1)  In tale punto viene precisato che hanno diritto a presentare domanda di nuova iscrizione, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 42/09, anche coloro che si sono iscritti, nell’anno accademico 2007/2008, a percorsi abilitanti previo riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti; si danno specifiche indicazioni operative sulla compilazione della domanda, in particolare per gli iscritti a Scienze della formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008. Rimangono comunque valide altre possibilità (es. iscrizione con riserva e comunicazione via web del conseguimento del titolo, utilizzabile anche nel caso di titolo già conseguito al momento della presentazione della domanda).

2)  Si prevede per chi si è iscritto a Scienze della formazione primaria nel 2007/2008 la possibilità di inserimento con riserva sia nella graduatoria della scuola primaria che in quella della scuola dell’infanzia, prevedendo, ovviamente, lo scioglimento della riserva in una sola graduatoria all’atto del conseguimento del titolo di studio.

3)  Analogamente coloro che sono già iscritti con riserva in uno solo dei due indirizzi (scuola dell’infanzia o scuola primaria) che conseguano il titolo per l’altro indirizzo hanno la possibilità di sciogliere la riserva per tale indirizzo. Sia nel caso previsto al punto 2 che in quello contemplato al punto 3 lo scioglimento della riserva determinerà la cancellazione dall’altra graduatoria.

4)  Per gli aspiranti di cui all’art. 8, comma 2, lett. a) del D.M. 42/09 che figurino inclusi con riserva in graduatoria di provincia diversa da quella che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi abilitanti speciali, l’Ufficio Scolastico Provinciale che dovrà sciogliere la riserva acquisirà l’accertamento dei requisiti necessari dall’Ufficio che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi abilitanti.

5)  Nel mod. 2 le sezioni D1 ed E1 devono essere compilate anche dai docenti di strumento musicale. Ovviamente per essi la tabella da applicare è quella di cui all’All. 3.

6)  Circa la dichiarazione contenuta nella Sez. G del modello 1 e nella Sez. E del mod. 2, essa non osta in caso di supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituito. A tale fine gli interessati possono rendere apposita dichiarazione nella Sez. E1, nello spazio previsto per l’indicazione del servizio prestato.

7)  Sia nel mod. 1 che nel mod. 2 possono essere dichiarati, nelle rispettive sezioni C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente non precedentemente dichiarati.

8)  Le suddette integrazioni devono essere specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale del relativo modello di domanda.

 

La risoluzione dei problemi di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) era stata espressamente richiesta dalla delegazione SNALS-Confsal nell’incontro del 28 aprile 2009.

 

Inseriamo il link al testo integrale della nota ministeriale 6304.