Risoluzione del rapporto di lavoro: indicazioni operative legge 15/09.

     

L’Ufficio III dell’USR/V con nota n. 3976/A26c del 16 aprile  2009 comunica le seguenti indicazioni operative in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale che matura anzianità massima di effettivo servizio, anziché contributiva, di anni 40 alla data del 31.8.2009 (Art. 72, comma  11 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, come modificato dalla legge  4 marzo 2009 n. 15 (G.U. n. 53 del 5 marzo 2009).

 

       Com’è noto l’art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 4.3.2009, pubblicata nella G.U.  n. 53 del 5.3.2009, ha modificato l’art. 72, comma 11 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133 come segue:

-    le parole “anzianità massima contributiva di anni 40”  sono state sostituite con le seguenti: “anzianità massima di servizio effettivo di anni 40”.

 

       Alla luce di quanto sopra e con riferimento al contenuto della propria nota prot. n. 1869 del 20.2.2009, diramata in applicazione della Direttiva del MIUR n. 13/09, si rende necessario fornire le seguenti ulteriori  indicazioni operative  in armonia con la  modifiche apportate dalla predetta legge 15/09.

 

Applicazione art. 72, comma 11  legge 133/08 come modificato dalla legge n. 15/09

       I competenti uffici degli USP prenderanno in esame le posizioni di tutti coloro ai quali è stato recapitato, entro il 28 febbraio 2009, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della precedente formulazione dell’art. 72, comma 11 (maturazione anzianità contributiva, non di effettivo servizio,  di anni 40 alla data del 31.8.09 e appartenenza a categoria con personale in esubero).

       Qualora dall’esame risulti che gli interessati non maturano alla data del 31.8.2009 40 anni di effettivo servizio, gli stessi dovranno essere interpellati, tramite le scuole di titolarità o di servizio, al fine di conoscere se intendono comunque risolvere il rapporto di lavoro o, viceversa, permanere in servizio.

       A coloro che intendono permanere in servizio dovrà essere data formale comunicazione di accettazione dell’istanza, sempre  tramite la scuole di titolarità o di servizio.

       Formale comunicazione dovrà essere ovviamente inviata anche a coloro  che hanno già chiaramente manifestato la volontà di permanere in servizio, tramite specifica domanda, ricorso, diffida ecc.

       Le scuole di titolarità terranno conto della permanenza in servizio del personale in questione ai fini della compilazione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale in soprannumero. 

 

       A conclusione delle predette operazioni, da portare a termine con urgenza, i Dirigenti USP avranno cura di aggiornare a SIDI le posizioni del personale interessato entro le date di chiusura delle operazioni di organico fissate dal MIUR con nota prot. n. 4324 del 31 marzo 2009.

 

       La Direzione Genrale si riserva di esaminare e decidere in merito alle motivate richieste di permanenza in servizio avanzate dagli USP o da Dirigenti scolastici nei confronti di personale, che non rientra nella casistica illustrata, che ricopre particolari delicati incarichi.

                                                                                  

Si allega la nota in oggetto.