Informativa alle OO. SS. sugli organici 2009/2010
In
premessa, la Direzione Generale ha voluto precisare che
le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno
essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel
Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27.2.2009.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Numero
minimo di alunni per sezione, fissato dal citato Regolamento, è
18, mentre, ai sensi dell’articolo
9, comma 3, del Regolamento sopra citato,
rimane confermato il numero massimo (28) previsto dal D.M. 331/98.
Gli
USP:
-
procederanno in via
generale alla conferma della situazione esistente e quindi del numero di sezioni
funzionanti nel corrente anno scolastico previa attenta verifica del numero di
bambini per sezione.
-
Valuteranno se esistono le
condizioni per accogliere le richieste di attivazione di nuove sezioni,
ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per
insufficiente numero di alunni, privilegiando le situazioni più problematiche
(scuole private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola
d’infanzia, ecc. ).
-
Non dovranno invece essere
soddisfatte le richieste di “statalizzazione” di scuole d’infanzia avanzate
dai comuni
SCUOLA
PRIMARIA
Formazione classi
L’art. 10 del
Regolamento citato prevede, com’è noto, che le classi di scuola primaria siano
costituite con un numero di alunni non inferiore a
15 e non superiore a
27.
Tenuto conto
delle riduzioni di organico
complessivamente previste per questa regione, si rende assolutamente necessario
operare un rigorosissimo controllo sulla
consistenza numerica delle classi
esaminando con particolare cura le proposte, avanzate dai Dirigenti
scolastici, di classi con meno di 15 alunni in modo che le stesse siano
limitate ai casi di effettiva necessità.
Gli USP devono
verificare anche tutte le restanti classi, secondo i parametri numerici fissati
dall’art. 10, 1^ comma, del Regolamento.
Non procederanno
allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il
limite massimo previsto dal Regolamento.
Parimenti, in
casi di assoluta necessità e sempre
che altrimenti venga compromesso il servizio, potranno essere costituite
pluriclassi anche con un numero di
alunni superiore a 18 .
Classi a tempo pieno
Notevole
l’aumento delle richieste di classi a tempo pieno rispetto a
quelle funzionanti nel corrente a. s..
L’USR/V, nei
limiti del contingente assegnato, terrà
in particolare considerazione le richieste avanzate dalle scuole presso le
quali l’attuale offerta formativa, molto simile al tempo pieno e richiesta dalle
famiglie, prevede un orario da
Gli USP dovranno
accertare presso le singole istituzioni scolastiche che le proposte di classi a
tempo pieno siano giustificate dalle richieste delle famiglie e che esistano
nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che,
com’è noto prevede 2 insegnati, 40 ore e alcuni rientri pomeridiani.
Insegnamento lingua inglese
L’insegnamento
della lingua inglese deve essere
affidato in maniera generalizzata ai docenti della classe in possesso dei
requisiti che sinteticamente si
richiamano:
§
Superamento concorso
ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;
§
Laurea in lingua straniera
(pluriennale Inglese) congiuntamente ai titoli di studio che danno
accesso all’insegnamento nella
scuola primaria;
§
Laurea in scienze
della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
§
Specializzazione (almeno
livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli
uffici Scolastici Regionali.
Pertanto tali
docenti sono obbligati
ad impartire l’insegnamento dell’inglese nelle proprie classi ed eventualmente,
per completare l’orario d’obbligo (22 ore settimanali) anche in altre classi
facenti parte dell’istituto di riferimento.
Elenco docenti in possesso
di specializzazione
La Direzione
Generale ha predisposto l’elenco in cui sono riportati, distintamente per
provincia, i nominativi dei docenti, cioè hanno frequentato e completato le
attività di formazione organizzate dall’USR/V.
A fianco di
ciascun nominativo, oltre ai dati anagrafici, è indicato l’istituto di
titolarità relativo all’a.s. in corso.
Gli interessati
quindi non possono rifiutarsi di insegnare inglese nelle proprie classi o anche
in altre classi dell’istituto ai fini del completamento dell’orario d’obbligo.
I Dirigenti
Scolastici sono personalmente
responsabili del pieno utilizzo degli insegnanti in possesso dei requisiti
per l’insegnamento della lingua inglese e rispondono, per danno all’erario,
qualora, nonostante la presenza dei predetti insegnanti, facciano ricorso per la
copertura delle ore di inglese, ad insegnanti esterni specialisti.
Si potrà fare
ricorso a questi ultimi infatti solamente per le ore di lingua straniera che non
è stato possibile coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orari ai
docenti interni.
Di regola viene
costituito un posto da assegnare agli specialisti ogni 7 oppure 8 classi,
a condizione che si raggiungano almeno 18 ore settimanali.
Si
dovrà tendere comunque il più possibile alla costituzione di posti con 22
ore settimanali.
Pieno utilizzo insegnanti:
docenza in altre classi- attività alternative religione - assistenza mensa
–altre attività previste dal P.O.F.
– Compensazione ore/posti tra Istituzioni scolastiche
Gli
insegnanti che non svolgono nelle proprie classi l’intero orario d’obbligo (22
ore settimanali) per la presenza dell’insegnante specialista d’inglese o del
docente esterno di religione, devono essere
impiegati, fino al raggiungimento del predetto orario d’obbligo,
prioritariamente
in attività di docenza in altre classi dell’istituto,
successivamente nello svolgimento di
attività alternative alla religione cattolica e nell’assistenza alla mensa
nelle classi con rientri pomeridiani e, infine, per
altre attività previste dal POF.
Gli
USP., dopo aver effettuato la prima
assegnazione dell’organico spettante alle singole istituzioni scolastiche e dopo
attenta analisi delle diversificate situazioni che si possono realizzare nelle
singole istituzioni scolastiche per effetto della presenza più o meno
consistente di docenti specialisti di inglese o di insegnanti esterni di
religione, valuteranno la possibilità di
operare compensazioni tra scuole
detraendo le ore/posti non
utilizzati in quelle con consistente presenza di specialisti esterni per
assegnarli a quelle in cui, a causa della copertura di tutte le ore
d’insegnamento, comprese quelle di
inglese e religione, da parte degli insegnanti di classe , necessitano invece
di incremento di organico.
Dovrà
comunque essere garantita la copertura delle ore relative alle attività
alternative alla religione cattolica prestando particolare attenzione alle
esigenze delle scuole con elevato numero di alunni stranieri i quali, in
linea di massima, non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Costituzione posti interi
con spezzoni orario
Si
prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi aggregando
ore residuate dai posti comuni e da quelli d’inglese. La copertura di posti
“misti”, costituiti cioè da ore di
inglese e ore di posti comuni dovrà
ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per
l’insegnamento della lingua inglese.
SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Formazione classi
L’art.
11 del regolamento citato prevede che le classi prime devono essere
costituite, di norma, con non meno di
18 e non più di
27 alunni, elevabili a 28 qualora
residuino resti.
Le
classi seconde e terze, se il numero medio di alunni per classe non
raggiunge le 20 unità, devono
essere ricomposte a prescindere dalla loro tipologia (a tempo ordinario o
prolungato) e costituite secondo i criteri indicati al primo comma del citato
art. 11.
Gli
USP devono verificare con il massimo
rigore tutte le situazioni in
cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai 18 alunni o comunque
inferiori ai nuovi parametri numerici fissati dal regolamento.
Non si
procederà allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il
limite massimo previsto dal Regolamento.
Classi a tempo prolungato
Tali
classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica
assegnata, solo su richiesta delle
famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore,comprensivo
del tempo mensa .
Le
attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario
pomeridiano con due o tre rientri.
Dette
classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in
grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie
pomeridiane di almeno un corso intero.
Al
fine di consentire a livello provinciale un riequilibrio tra le istituzioni
scolastiche già funzionanti con classi a tempo prolungato e altre che, pur in
presenza delle richieste delle famiglie e di tutte le altre condizioni sopra
richiamate, non hanno potuto finora attivare tali classi per insufficiente
disponibilità di organico, gli USP
provvederanno a ridurre il numero di
classi prime nelle scuole già
funzionanti con più corsi
a tempo prolungato, non autorizzando prime in numero superiore a quelle
funzionanti, e provvederanno ad
attivare, per differenza, nuove classi prime a tempo prolungato nelle
nuove scuole richiedenti.
Gli
USP, inoltre, dovranno richiedere ai Dirigenti scolastici interessati la
compilazione di una dettagliata scheda nella quale i Dirigenti
medesimi, sotto la propria personale responsabilità, attesteranno quanto segue:
-
richieste delle famiglie
sufficienti a formare almeno una classe;
-
presenza nella scuola di
strutture e servizi idonei allo
svolgimento di attività pomeridiane per almeno due o tre pomeriggi la settimana
per almeno un corso ;
-
svolgimento di attività
didattiche per un orario minimo di 36 ore (compresa la mensa ) anche in orario
pomeridiano (due o tre rientri).
Le
classi a tempo prolungato devono essere formate in modo omogeneo:
cioè comprendere solo alunni che hanno scelto tale tipologia di classe.
Infine: per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il
quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983, mentre per le altre classi si
applicano i nuovi assetti orari previsti dal Regolamento.
Lingue comunitarie
Per la
prima volta i posti e le ore derivanti dalla seconda lingua comunitaria (2
ore settim.)saranno previsti in organico di diritto.
Non
sarà più possibile conservare
l’orario (3 ore per ogni lingua)
relativo alle sperimentazioni del c.d. “bilinguismo” in quanto tutte le
classi del corso devono svolgere le ore (3 e 2 ore) previste dai nuovi assetti ,
tranne che la sperimentazione del “bilinguismo” non riguardi le classi
terze a tempo prolungato.
Inglese potenziato:
condizioni
La
possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per
potenziare l’insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi
solo in sede di definizione
dell’organico di fatto, sempre che le richieste delle famiglie consentano la
costituzione di almeno una classe e a condizione
che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da
accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola
istituzione scolastica che a livello provinciale .
Corsi ad indirizzo musicale
I
corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’a. s.
1999/2000, sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 2001 e prevedono
l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. I posti derivanti da tali
corsi, che devono essere tutti istituiti in organico di diritto, devono
rientrare nel contingente assegnato. Gli alunni frequentanti i corsi ad
indirizzo musicale devono essere inseriti in un’unica classe.
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Formazione classi
I
nuovi assetti previsti dalla riforma entreranno in vigore dall’a. s. 2010/11.
L’art.
16, commi 1 e 2 del Regolamento prevede che:
-
le classi prime degli
istituti di 2°grado sono costituite, di norma, da non meno di
27
e non più di 30
studenti per classe;
-
il numero delle
classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio
(classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici,
classe quarta post- qualifica istituti professionali , ecc.) deve essere
determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni,
indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti
nell’istituto, applicando i
parametri fissati dal 1° e 2° comma
del citato art. 16;
-
negli istituti in cui sono
presenti ordini di studio di diverso tipo (Es. istituto agrario con istituto per
la ristorazione, liceo classico con liceo scientifico, ecc.), il numero delle
classi del primo anno si forma separatamente,
-
le classi prime di sezioni
staccate e scuole coordinate e
sezioni di diverso indirizzo
funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno
di 25 alunni;
-
le classi intermedie
devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi purché il numero
medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;
-
In caso contrario si
procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici
previsti dall’art. 16 per le prime ( non meno di 27 e non più di 30);
-
le classi terminali
sono costituite in numero pari alle penultime classi purché il numero di alunni
per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono essere
accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.
Tasso di ripetenza
Per
valutare l’incidenza del tasso di ripetenza, gli USP avranno cura di acquisire
dai dirigenti scolastici i seguenti dati secondo un
prospetto costituito da due distinte sezioni:
1^ sezione:
classi prime e classi iniziali cicli
conclusivi: dovranno essere indicati solo gli alunni effettivamente iscritti
e le classi che ne derivano, senza
cioè aggiungere agli iscritti i probabili ripetenti;
Classi successive:
dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza (alunni non ammessi alla
classe successiva che hanno effettivamente frequentato di nuovo
la classe frequentata l’anno precedente ) riscontrata negli
anni scolastici 2006/07 e
2007/08 e 2008/09 (media dei tre
anni citati) calcolando le relative classi .
2^ sezione
- sia per le classi iniziali che per quelle successive dovrà essere applicata la
percentuale di ripetenza, come sopra specificata, riscontrata negli
anni scolastici 2006/07 e
2007/08 e 2008/09 (media dei tre
anni citati) .
I dati
di cui sopra (calcolo classi tenendo conto dei soli iscritti e calcolo classi
con aggiunta del tasso di ripetenza)
consentiranno agli USP di verificare, caso per caso, l’incidenza del
predetto tasso di ripetenza ed apportare eventuali rettifiche alle situazioni
proposte dai dirigenti scolastici.
Lo
scopo è quello di ridurre al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi
previste in questa fase di definizione dell’organico di diritto e quello delle
classi effettivamente costituite in sede di organico di fatto..
A tal
fine, in modo specifico per le classi prime, il numero di studenti in più da
aggiungere agli iscritti, calcolato sulla media dei ripetenti dei predetti tre
anni scolastici, dovrà essere
consistente, tale cioè da
garantire la permanenza della classe anche nel caso in cui alcuni studenti
respinti non si reiscrivano.
Si
ritiene utile evidenziare altresì che l’art. 4, comma 1 del Regolamento
(disposizioni per assicurare la stabilità alla previsione delle classi), che
prevede il mantenimento, in organico di fatto,del numero delle classi previsto
in organico di diritto qualora lo scostamento, rispetto al limite minimo e
massimo di alunni per classe, sia contenuto entro il 10%, potrà essere applicato
solo in caso di aumento di alunni contenuto entro il predetto 10%
(esempio: organico di diritto, prevista una classe prima
con 29 alunni; organico di fatto,alunni effettivamente iscritti :33, si
mantiene una sola prima perché l’aumento è contenuto entro il 10% (3)
di 30 , limite massimo di
alunni previsto per le prime).
Qualora invece il numero di alunni effettivamente iscritti in organico di fatto
dovesse diminuire, rispetto alla previsione, in maniera tale da non
giustificare il numero delle classi calcolate in organico di diritto, le classi
stesse dovranno essere accorpate ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della
legge 22.11.2002 n. 268 (esempio:
organico di diritto, previste due prime con 33 alunni, organico di fatto, alunni
effettivamente iscritti: 30; la classe da costituire è una sola,
in applicazione dell’art. 16, comma 2 del Regolamento).
Costituzione cattedre da 18
ore settimanali
Si sottolinea che
tutte
le cattedre costituite con orario
inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche
mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l’unitarietà
d’insegnamento di ciascuna disciplina.
Fanno
eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore
anche ricorrendo ad una diversa organizzazione (es. catt. ore 17 cl. conc.
52/A).
II
sistema informativo può costituire
cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano
di formarle entro il predetto orario.
Coloro
che a seguito della formazione delle cattedre
con almeno 18 ore vengono a
trovarsi in soprannumero devono partecipare alle operazioni di movimento
secondo quanto previsto dal CCNI concernente la
mobilità per l’a.s.2009/10.
Corsi serali istituti di
secondo grado
Le
classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta
non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le
iscrizioni dovranno essere accolte con riserva.
Lo
scrivente valuterà le richieste avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede
di organico di fatto tenendo in considerazione lo scostamento, verificatosi
negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.
Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi
serali già consolidati negli anni
e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a
25 unità.
Dotazione organica Centri
Territoriali Educazione Adulti
Non
essendo stati istituiti nella nostra regione i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, l’organico dei CTP rimane confermato nella attuale
consistenza e non può superare, a livello regionale, il numero di posti
istituito in sede di organico di
diritto 2008/09. .
Sostegno
L’aumento del contingente assegnato sarà utilizzato per riequilibrare il
rapporto medio alunni/docenti nelle realtà provinciali con rapporto più alto.