Informativa alle OO. SS.  sugli organici 2009/2010

 

In premessa, la Direzione Generale ha voluto precisare che le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27.2.2009.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Numero minimo di alunni per sezione, fissato dal citato Regolamento, è 18, mentre, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento sopra citato, rimane confermato il numero massimo (28) previsto dal D.M. 331/98.

Gli USP:

-         procederanno in via generale alla conferma della situazione esistente e quindi del numero di sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico previa attenta verifica del numero di bambini per sezione.

-         Valuteranno se esistono le condizioni per accogliere le richieste di attivazione di nuove sezioni, ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per insufficiente numero di alunni, privilegiando le situazioni più problematiche (scuole private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola d’infanzia, ecc. ).

-         Non dovranno invece essere soddisfatte le richieste di “statalizzazione” di scuole d’infanzia avanzate  dai comuni

 

SCUOLA PRIMARIA

Formazione classi

     L’art. 10 del Regolamento citato prevede, com’è noto, che le classi di scuola primaria siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 27.

     Tenuto conto delle  riduzioni di organico complessivamente previste per questa regione, si rende assolutamente necessario operare un rigorosissimo controllo sulla consistenza numerica delle classi  esaminando con particolare cura le proposte, avanzate dai Dirigenti scolastici, di classi con meno di 15 alunni in modo che le stesse siano limitate ai casi di effettiva necessità.

     Gli USP devono verificare anche tutte le restanti classi, secondo i parametri numerici fissati dall’art. 10, 1^ comma, del Regolamento.

     Non procederanno  allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal Regolamento.

     Parimenti, in casi di assoluta necessità  e sempre che altrimenti venga compromesso il servizio, potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni superiore a 18 . 

 

Classi a tempo pieno

     Notevole l’aumento delle richieste di classi a tempo pieno rispetto a  quelle funzionanti nel corrente a. s..

     L’USR/V, nei limiti del contingente assegnato, terrà in particolare considerazione le richieste avanzate dalle scuole presso le quali l’attuale offerta formativa, molto simile al tempo pieno e richiesta dalle famiglie, prevede un orario da 35 a 38 ore settimanali   con rientri pomeridiani ( c.d. tempo lungo).

     Gli USP dovranno accertare presso le singole istituzioni scolastiche che le proposte di classi a tempo pieno siano giustificate dalle richieste delle famiglie e che esistano  nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com’è noto prevede 2 insegnati, 40 ore e alcuni rientri pomeridiani.

 

Insegnamento lingua inglese

     L’insegnamento della lingua inglese deve essere affidato in maniera generalizzata ai docenti della classe in possesso dei requisiti  che sinteticamente si richiamano:

§         Superamento concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;

§         Laurea in lingua straniera  (pluriennale Inglese) congiuntamente ai titoli di studio che danno accesso  all’insegnamento nella scuola primaria;

§         Laurea in scienze  della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;

§         Specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli uffici Scolastici Regionali.

 

     Pertanto tali docenti sono obbligati ad impartire l’insegnamento dell’inglese nelle proprie classi ed eventualmente, per completare l’orario d’obbligo (22 ore settimanali) anche in altre classi facenti parte dell’istituto di riferimento.

 

Elenco docenti in possesso di specializzazione

     La Direzione Generale ha predisposto l’elenco in cui sono riportati, distintamente per provincia, i nominativi dei docenti, cioè hanno frequentato e completato le attività di formazione organizzate dall’USR/V.

     A fianco di ciascun nominativo, oltre ai dati anagrafici, è indicato l’istituto di titolarità relativo all’a.s. in corso.

     Gli interessati quindi non possono rifiutarsi di insegnare inglese nelle proprie classi o anche in altre classi dell’istituto ai fini del completamento dell’orario d’obbligo.

     I Dirigenti Scolastici  sono personalmente responsabili del pieno utilizzo degli insegnanti in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese e rispondono, per danno all’erario, qualora, nonostante la presenza dei predetti insegnanti, facciano ricorso per la copertura delle ore di inglese, ad insegnanti esterni specialisti.

     Si potrà fare ricorso a questi ultimi infatti solamente per le ore di lingua straniera che non è stato possibile coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orari ai docenti interni.

     Di regola viene costituito un posto da assegnare agli specialisti ogni 7 oppure 8 classi,   a condizione che si raggiungano almeno 18 ore settimanali.

Si dovrà tendere comunque il più possibile alla costituzione di posti con 22  ore settimanali.

 

Pieno utilizzo insegnanti: docenza in altre classi- attività alternative religione - assistenza mensa –altre attività previste dal P.O.F.  – Compensazione ore/posti tra Istituzioni scolastiche

Gli insegnanti che non svolgono nelle proprie classi l’intero orario d’obbligo (22 ore settimanali) per la presenza dell’insegnante specialista d’inglese o del docente esterno di religione, devono essere  impiegati, fino al raggiungimento del predetto orario d’obbligo, prioritariamente  in attività di docenza in altre classi dell’istituto, successivamente nello svolgimento di attività alternative alla religione cattolica e nell’assistenza alla mensa  nelle classi con rientri pomeridiani e, infine, per  altre attività previste dal POF.

Gli USP., dopo aver  effettuato la prima assegnazione dell’organico spettante alle singole istituzioni scolastiche e dopo attenta analisi delle diversificate situazioni che si possono realizzare nelle  singole istituzioni scolastiche per effetto della presenza più o meno consistente di docenti specialisti di inglese o di insegnanti esterni di religione, valuteranno la possibilità di operare compensazioni tra scuole detraendo le ore/posti  non utilizzati in quelle con consistente presenza di specialisti esterni per assegnarli a quelle in cui, a causa della copertura di tutte le ore d’insegnamento, comprese quelle di  inglese e religione, da parte degli insegnanti di classe , necessitano invece  di incremento di organico.

Dovrà comunque essere garantita la copertura delle ore relative alle attività alternative alla religione cattolica prestando particolare attenzione alle esigenze delle scuole con elevato numero di alunni stranieri i quali, in  linea di massima,  non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

 

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi aggregando ore residuate dai posti comuni e da quelli d’inglese. La copertura di posti “misti”, costituiti cioè  da ore di inglese e ore di  posti comuni dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

L’art. 11 del regolamento citato prevede che le classi prime devono essere  costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili a 28 qualora residuino resti.

Le classi seconde e terze, se il numero medio di alunni per classe non raggiunge le 20 unità, devono  essere ricomposte a prescindere dalla loro tipologia (a tempo ordinario o prolungato) e costituite secondo i criteri indicati al primo comma del citato art. 11.

Gli USP devono verificare con il massimo rigore  tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai 18 alunni o comunque inferiori ai nuovi parametri numerici fissati dal regolamento.

Non si procederà allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal Regolamento.

 

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore,comprensivo del tempo mensa .

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due o tre rientri.

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane di almeno un corso intero.

Al fine di consentire a livello provinciale un riequilibrio tra le istituzioni scolastiche già funzionanti con classi a tempo prolungato e altre che, pur in presenza delle richieste delle famiglie e di tutte le altre condizioni sopra richiamate, non hanno potuto finora attivare tali classi per insufficiente disponibilità  di organico, gli USP provvederanno a ridurre il numero di classi prime  nelle scuole già funzionanti  con più corsi   a tempo prolungato, non autorizzando prime in numero superiore a quelle funzionanti, e provvederanno ad  attivare, per differenza, nuove classi prime a tempo prolungato nelle  nuove scuole richiedenti. 

Gli USP, inoltre, dovranno richiedere ai Dirigenti scolastici interessati la compilazione di una dettagliata scheda nella quale i Dirigenti medesimi, sotto la propria personale responsabilità, attesteranno quanto segue:

-         richieste delle famiglie sufficienti a formare almeno una classe;

-         presenza nella scuola di strutture e servizi  idonei allo svolgimento di attività pomeridiane per almeno due o tre pomeriggi la settimana  per almeno un corso ;

-         svolgimento di attività didattiche per un orario minimo di 36 ore (compresa la mensa ) anche in orario pomeridiano (due o tre rientri).

Le classi a tempo prolungato devono essere formate in modo omogeneo: cioè comprendere solo alunni che hanno scelto tale tipologia di classe.

 

Infine: per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983, mentre per le altre classi si applicano i nuovi assetti orari previsti dal Regolamento. 

 

Lingue comunitarie

Per la prima volta i posti e le ore derivanti dalla seconda lingua comunitaria (2 ore settim.)saranno previsti in organico di diritto.

Non sarà  più possibile conservare l’orario (3 ore  per ogni lingua)  relativo alle sperimentazioni del c.d. “bilinguismo” in quanto tutte le classi del corso devono svolgere le ore (3 e 2 ore) previste dai nuovi assetti ,  tranne che la sperimentazione del “bilinguismo” non riguardi le classi terze a tempo prolungato.

 

Inglese potenziato: condizioni

La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l’insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell’organico di fatto, sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione  che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello provinciale .

 

Corsi ad indirizzo musicale

I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’a. s. 1999/2000, sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 2001 e prevedono l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. I posti derivanti da tali corsi, che devono essere tutti istituiti in organico di diritto, devono rientrare nel contingente assegnato. Gli alunni frequentanti i corsi ad indirizzo musicale devono essere inseriti in un’unica classe.

 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Formazione classi

I nuovi assetti previsti dalla riforma entreranno in vigore dall’a. s. 2010/11.

L’art. 16, commi 1 e 2 del Regolamento prevede che:

-           le classi prime degli istituti di 2°grado sono costituite, di norma, da non meno di 27  e non più di 30 studenti per classe;

-           il numero delle  classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio (classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici, classe quarta post- qualifica istituti professionali , ecc.) deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti nell’istituto, applicando i   parametri fissati dal 1° e 2°  comma del citato art. 16;

-           negli istituti in cui sono presenti ordini di studio di diverso tipo (Es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, liceo classico con liceo scientifico, ecc.), il numero delle classi del primo anno si forma separatamente,

-           le classi prime di sezioni staccate  e scuole coordinate e sezioni  di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno di 25 alunni;

-           le classi intermedie devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;

-           In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici previsti dall’art. 16 per le prime ( non meno di 27 e non più di 30);

-           le classi terminali sono costituite in numero pari alle penultime classi purché il numero di alunni per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono essere accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.

 

Tasso di ripetenza

Per valutare l’incidenza del tasso di ripetenza, gli USP avranno cura di acquisire dai dirigenti scolastici i seguenti dati secondo un  prospetto costituito da due distinte sezioni:

 

1^ sezione:  classi prime e classi iniziali cicli conclusivi: dovranno essere indicati solo gli alunni effettivamente iscritti e  le classi che ne derivano, senza cioè aggiungere agli iscritti i probabili ripetenti;

Classi successive: dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza (alunni non ammessi alla classe successiva che hanno effettivamente frequentato di nuovo  la classe frequentata l’anno precedente ) riscontrata negli  anni scolastici  2006/07 e 2007/08 e 2008/09  (media dei tre  anni citati) calcolando le relative classi .

 

2^ sezione - sia per le classi iniziali che per quelle successive dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza, come sopra specificata, riscontrata negli  anni scolastici  2006/07 e 2007/08 e 2008/09  (media dei tre anni citati) .

 

I dati di cui sopra (calcolo classi tenendo conto dei soli iscritti e calcolo classi con aggiunta del tasso di ripetenza)  consentiranno agli USP di verificare, caso per caso, l’incidenza del predetto tasso di ripetenza ed apportare eventuali rettifiche alle situazioni  proposte dai dirigenti scolastici.

 

Lo scopo è quello di ridurre al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previste in questa fase di definizione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite in sede di organico di fatto..

 

A tal fine, in modo specifico per le classi prime, il numero di studenti in più da aggiungere agli iscritti, calcolato sulla media dei ripetenti dei predetti tre anni scolastici, dovrà essere consistente, tale cioè  da garantire la permanenza della classe anche nel caso in cui alcuni studenti respinti non si reiscrivano.

 

Si ritiene utile evidenziare altresì che l’art. 4, comma 1 del Regolamento (disposizioni per assicurare la stabilità alla previsione delle classi), che prevede il mantenimento, in organico di fatto,del numero delle classi previsto in organico di diritto qualora lo scostamento, rispetto al limite minimo e massimo di alunni per classe, sia contenuto entro il 10%, potrà essere applicato solo in caso di aumento di alunni contenuto entro il predetto 10% (esempio: organico di diritto, prevista una classe prima  con 29 alunni; organico di fatto,alunni effettivamente iscritti :33, si mantiene una sola prima perché l’aumento è contenuto entro il 10% (3)  di 30 , limite  massimo di alunni  previsto per le prime).

Qualora invece il numero di alunni effettivamente iscritti in organico di fatto dovesse diminuire, rispetto alla previsione, in maniera tale da non giustificare il numero delle classi calcolate in organico di diritto, le classi stesse dovranno essere accorpate ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della legge 22.11.2002 n.  268 (esempio: organico di diritto, previste due prime con 33 alunni, organico di fatto, alunni effettivamente iscritti: 30; la classe da costituire è una sola,  in applicazione dell’art. 16, comma 2 del Regolamento).  

 

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali 

 Si sottolinea che tutte  le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione (es. catt. ore 17 cl. conc. 52/A).

II sistema informativo può  costituire cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.  

Coloro  che a seguito della formazione delle cattedre  con almeno  18 ore vengono a trovarsi in soprannumero devono partecipare alle operazioni di movimento  secondo quanto previsto dal CCNI concernente la  mobilità per l’a.s.2009/10.  

   

Corsi serali istituti di secondo grado

Le  classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta  non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le iscrizioni dovranno essere accolte con riserva. 

Lo scrivente valuterà le richieste avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede di organico di fatto tenendo in considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.

Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi serali  già consolidati negli anni e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a 25 unità. 

 

Dotazione organica Centri Territoriali Educazione Adulti

Non essendo stati istituiti nella nostra regione i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, l’organico dei CTP rimane confermato nella attuale consistenza e non può superare, a livello regionale, il numero di posti istituito in sede di  organico di diritto 2008/09. .

 

Sostegno 

L’aumento del contingente assegnato sarà utilizzato per riequilibrare il rapporto medio alunni/docenti nelle realtà provinciali con rapporto più alto.