Ipotesi di CCNL 17 dicembre 2008
relativo al personale del comparto scuola per il secondo
biennio economico 2008\2009
Durata e decorrenza del
contratto biennale
1. Il presente contratto
biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte
economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
Aumenti della retribuzione
base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 78 comma 2, del CCNL 29 novembre 2007 (Tabella 2), come
rideterminati dall’art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008 (Tabella
1), sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,
indicate nell'allegata Tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al
comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il
trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e
primaria.
4. Gli incrementi di cui al comma 1
comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 33, comma 1, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi
stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno
alimentare.
2. I benefici economici
risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Fondo dell’Istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di
distribuzione
1. Le risorse di cui all’art. 84 del ccnl 29 novembre 2007,
per effetto della riduzione prevista dall’art. 85, comma 3, destinata alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dall’inclusione nella base di calcolo
del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del CCNL 29 novembre 2007, sono quantificate, a
decorrere dall’1.1.2009, in 1.161,92 milioni di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 85, comma 3, del CCNL 29 novembre 2007, allo scopo di
rendere compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di
erogazione del servizio scolastico e dell’organico di diritto del personale del
comparto, a decorrere dall’1.1.2009, i valori unitari annui al lordo degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione, sono di seguito rideterminati:
·
€ 4.056,00 euro per ciascun punto di
erogazione del servizio;
·
€
802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti
interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo
e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
·
€ 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del
precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto
interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli
istituti secondari di secondo grado.
3. I valori di cui al comma 2 si applicano ai
parametri individuati annualmente dal Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nella pubblicazione della Direzione generale
per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi “Sedi, Alunni,
Classi, Dotazioni organiche del Personale della Scuola statale – Situazione
dell’organico di diritto”.
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali
sarà verificata l’esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione
del servizio e dell’organico di personale al fine di recuperare, mediante
l’innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie
derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.
Risorse posizioni economiche personale ATA
1. Fermo
restando il disposto del comma 7 dell’art.50 del CCNL 27.11.2007, le risorse di cui al comma 5 del
medesimo art.50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento
delle procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche per il personale
ATA, saranno utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo
nazionale di lavoro per il
riconoscimento di benefici economici una tantum destinati al personale ATA.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore
le norme del CCNL 29 novembre 2007, compatibilmente
con le vigenti disposizioni non derogabili.
2. Tutti
gli articoli del CCNL 29 novembre 2007 richiamati nel presente contratto si
intendono come modificati dalle successive sequenze contrattuali dell’ 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità
di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l’attuale struttura della
retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai
diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla
definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione
integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzare della
qualità della prestazione lavorativa.