Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per
l’Istruzione
ARTICOLO ……
Proposta 1l 24 giugno
1
Al fine di consentire il miglior utilizzo del personale,
inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1
Comma 605 lettera c della
legge 27 dicembre 2006 n. 296,
già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attività didattiche, per l’anno scolastico 2008-2009 e in deroga
alle disposizioni contenute nella legge n. 124 /99 e nei regolamenti adottati
con DM 13 giugno 2007 n. 131, per il conferimento delle supplenze al personale
docente, e con DM
13 dicembre 2000 n. 430, per
il conferimento delle supplenze al personale ATA, è costituita, limitatamente
all’anno scolastico 2009/2010, una dotazione aggiuntiva di personale per
sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei
titolari. La suddetta dotazione di personale è costituita esclusivamente da
personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008/2009, che nell’anno
scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto
per carenza di posti disponibili e non
sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a
riposo. Al personale che confluisce in detta dotazione è conferito un
contratto a tempo determinato per un numero di ore non superiore a quelle del
contratto di cui era titolare nell’anno scolastico 2008/2009; detto contratto è
conferito in part-time per il personale ATA.
2
La dotazione di personale di cui al comma 1 è amministrata
da reti di scuole appositamente costituite dagli uffici territoriali del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Detto personale è
obbligato ad accettare tutti gli incarichi di supplenza che si rendano
disponibili nell’ambito territoriale assegnato. Le istituzioni scolastiche
statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie a personale non ricompreso
nella suddetta dotazione solo dopo l’esaurimento della disponibilità di
personale all’interno della dotazione medesima, con riferimento all’ambito
territoriale di appartenenza. Con decreto del Ministro dell’istruzione, della
università e della ricerca sono fissate le modalità operative con le quali i
dirigenti scolastici delle scuole in rete garantiscono la copertura di tutti i
posti disponibili e delle supplenze, fino al completo utilizzo del personale
della dotazione, privilegiando, altresì, la copertura con il suddetto personale
delle supplenze di maggiore durata. Al personale appartenente alla dotazione
aggiuntiva è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio.
3
Al personale di cui al comma 1 spetta, per i periodi in cui
è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola,
da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento alle ore di
servizio svolte. Al medesimo personale, per i periodi in cui non svolge attività
di supplente, spetta, a carico dell’INPS, l’indennità di disoccupazione.
4
All’onere a carico dello stato di previsione del bilancio
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, derivante dal
comma 3, si provvede quanto ad euro 191 milioni nell’anno 2009 ed euro
382 milioni nell’anno 2010 mediante utilizzo di parte della quota riferita
alle supplenze brevi e saltuarie del "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato" di cui all’art. 1 comma 601
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, lo stanziamento iscritto in
bilancio di detto fondo è integrato dell’importo di euro 66 milioni
nell’anno 2009 e euro 132 milioni nell’anno 2010, riducendo allo scopo i
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernenti le spese per
supplenze a tempo determinato, del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario nonché i corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli
oneri sociali.
5
La suddetta dotazione aggiuntiva di personale a
disposizione per la copertura delle supplenze,
potrà altresì essere finanziata con specifici fondi provenienti dalle
Regioni, qualora siano stipulati accordi per la salvaguardia e tutela del lavoro
precario nella scuola