RISCATTI, RICONGIUNZIONI, CONTRIBUZIONI FIGURATIVE E VOLONTARIE.

Riscatti

I servizi riscattabili a domanda sono: i servizi prestati in qualità di dipendente statale non di ruolo e dal personale supplente nelle scuole senza iscrizione inps, la durata del corso legale degli studi universitari, i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/96 nella misura massima di tre anni, periodi di astensione facoltativa non coperti da assicurazione successivi al 01/01/93 se l’interessato può far valere almeno 5 anni complessivi di contribuzione assicurativa.

I periodi per gravi motivi familiari per un massimo di 2 anni, congedi per la formazione per un massimo di 11 mesi.

 

Ricongiunzioni

Sono ricongiungibili a domanda ex legge 29/79, al fine di ottenere una pensione unica:

i periodi di contribuzione obbligatoria di natura privatistica, figurativa e volontaria, i cui versamenti siano presso l’INPS; l’interessato può consegnare  la documentazione alla segreteria della scuola ove presta servizio che provvederà a trasmetterla all’INPDAP, sede provinciale competente.

L’Istituto Previdenziale è tenuto a comunicare al richiedente l’ammontare dei contribuiti da pagare e l’interessato ha la facoltà di accettare o rinunciare qualora non ritenga conveniente il periodo ricongiunto o l’eventuale onere.

 

Contribuzioni figurative e volontarie

Sono invece riconosciuti quali periodi con accredito di contribuzione figurativa (senza alcun onere per l’interessato), i periodi di astensione obbligatoria per maternità qualora non prodotti in costanza di rapporto di lavoro, e i periodi di aspettativa per cariche elettive o sindacali.

Sono considerati utili ex-se’:

1)      i servizi di ruolo o prestati nelle amministrazioni statali con ritenuta in Conto Entrata Tesoro;

2)      i servizi prestati negli enti locali o in quelli di diritto pubblico purché iscritti alle rispettive casse di previdenza (CPDEL ecc. – dpr 1092/73);

3)      il servizio militare di leva;

4)      periodi prestati nel dottorato di ricerca come vincitore di borse.

Tali servizi sono valutabili con la semplice presentazione della relativa documentazione all’atto del pensionamento.

Sono servizi computabili a domanda quelli prestati anteriormente alla stipula del rapporto di lavoro (I.T.I.) su domanda dell’interessato, primo fra tutti, figura il periodo di supplenza prestato in qualità di dipendente non di ruolo, assunto temporaneamente per periodi di durata inferiore all’anno.

Vi è la possibilità di versamento di contribuzione volontaria di periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa non coperti da contribuzione obbligatoria per i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.