Il MIUR ha emanato la Nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, che a parziale modifica
della Nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015, conferma le istruzioni
già impartite con la
nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai
ricorrenti, la controversia.
La Nota continua affermando che dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle
graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo
giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.
Viceversa coloro che, pur trovandosi nella
medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare
alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio
non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie
provinciali di interesse.