Come è noto, l’art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale
dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex
Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni
prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.
In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con
riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto,
comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare
superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima
e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte
eccedente i 100.000 la terza).
Inoltre, il suddetto comma 484 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il
raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che
intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
L’INPS con la Circolare n. 73 del 5 giugno 2014, acquisito il
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ricostruito il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di
regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo completo della suddetta circolare che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si
riportano, di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014
Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:
Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
Questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale
data.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere
liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione
necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa,
entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
Nei casi riferibili a questo termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione,
ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve
mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
In tale termine rientrano:
Nei casi rientranti in questo termine la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti:
Per il personale suddetto, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
Tali deroghe interessano, le seguenti tipologie di dipendenti:
Conseguentemente, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale
Si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine
di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima
dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Il raggiungimento
entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei
53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di
105 giorni) e, quindi, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre
2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12
mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe
Il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l’esercizio dell’opzione per ottenere il trattamento
pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e,
pertanto, non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.
Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484,
della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto
i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre
2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi
esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto
a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata
dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con decorrenza
entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Per questi lavoratori, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013. Resta fermo che, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in questione maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011.
Si allega:
Torna all'inizio