Accordo integrativo C.I.R.  permessi per il diritto allo studio

L'Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato sul proprio sito la Nota prot. 3064/C2 del 3 marzo 2014 con la quale rende noto che il giorno 26 febbraio 2014 è stato firmato l'accordo integrativo al Contratto Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
L'accordo integrativo prevede che:

  1. le seguenti categorie di docenti, in applicazione del comma 3 dell’art. 64 del vigente CCNL comparto scuola, hanno diritto a fruire dei permessi a prescindere dal contingente del 3% definito per ogni istituzione scolastica e a livello provinciale:


    1. docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, che frequenteranno i corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno ad alunni disabili (lettera a. art. 4 CIR);
    2. docenti di scuola primaria che frequenteranno i corsi di formazione di lingua inglese (lettera d. art. 4 CIR);
    3. docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL (lettera e. art.4 CIR);
  2. la complessa attività legata all’organizzazione dei corsi PAS - percorsi abilitanti speciali - previsti dal D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola, indicati alla lettera g. dell’art. 4, ha comportato l’avvio delle attività didattiche presso le Università e Istituzioni AFAM in data successiva al 1° gennaio 2014, determinando l’impossibilità, per le istituzioni scolastiche, di concedere i permessi entro il 31 dicembre 2013 a tali aspiranti e agli altri docenti che seguono nelle graduatorie formulate secondo l’ordine di priorità indicato dall’art. 4 del CIR;
  3. che la concessione dei permessi, nella misura massima individuale di 150 pro capite, a tutti gli aspiranti PAS, comporterebbe il superamento del contingente regionale del 3% del personale in servizio, impedendo altresì la concessione dei permessi, oltre che agli stessi aspiranti PAS, anche alle altre categorie di docenti indicate dall’art. 4 del CIR;
  4. che risulta pertanto necessario, al fine di conciliare le esigenze delle diverse categorie di richiedenti, senza tuttavia superare il contingente regionale del 3% previsto dalla normativa vigente, ridurre il monte ore da concedere agli aspiranti PAS, da 150 a 75 pro capite.

Si allega:

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