Nomina supplenti su posti di sostegno

Il MIUR ha emanato la Nota n. 9416 del 18 settembre 2013 avente per oggetto:” Graduatorie di istituto. Nomina supplenti su posti di sostegno”.
Con tale nota l’Ufficio risponde ai quesiti pervenuti, in ordine alla possibilità di nomina, in qualità di supplente, di personale fornito di specializzazione per il sostegno e non inserito in alcuna graduatoria, che abbia prodotto domanda di messa a disposizione.

Successivamente il MIUR ha emanato la Nota n. 9594 del 20 settembre 2013 del 18 settembre 2013 con la quale precisa che l’utilizzo di personale specializzato non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia deve comunque avvenire dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul sostegno dell’intera provincia, compresi coloro che hanno dichiarato il titolo di specializzazione entro il 10 settembre 2013.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.
Le istanze, inoltre, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Si allega:

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