TFA speciale: scelte unilaterali del Ministro PROFUMO non condivisibili

Sono pervenuti al sindacato i testi relativi al regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249/2010 e una bozza di D.M. (senza numero e data) in corso di emanazione per l’istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni.
Dopo una lettura di questi provvedimenti resta il giudizio negativo già espresso, in quanto non si condividono né alcuni contenuti fondamentali né alcune procedure previste. Nel denunciare che è stata completamente omessa la fase di informativa e di confronto con le OO. SS., impedendo così alle stesse di formulare osservazioni e richieste di modifica migliorative, si deve rilevare che alcuni contenuti sono inaccettabili. In particolare:

Per quanto riguarda, poi, il problema della valutazione del punteggio acquisito con il TFA ordinario e con quello riservato ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, citato nel comunicato dell’ufficio stampa del MIUR, ma di cui non si conosce il testo, ci si domanda perché non si è seguito il percorso graduale e corretto di tutti i regolamenti, ma si è voluto forzare la mano, con atto di più che dubbia legittimità, creando i presupposti, anche in questo caso, per tensioni, impugnative e conflitti tra diverse legittime aspettative che, invece, è necessario contemperare per arrivare a soluzioni mediate e condivise.
Di fronte al totale mancato rispetto di corrette relazioni sindacali e a soluzioni non condivisibili contenute nei provvedimenti, lo SNALS-CONFSAL intraprenderà tutte le iniziative possibili per cercare di correggere almeno gli errori più clamorosi e riportare serenità negli operatori scolastici già provati da anni di precarietà, di riduzione degli organici, di blocco contrattuale e di uno status sociale, giuridico ed economico che li penalizza nei confronti di tutti i colleghi europei

CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVAZIONE DEI TFA RISERVATI

Da una lettura del regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 si evidenzia che all’art. 15 lettera c) sono aggiunti:

  1. un comma 1-bis che prevede che le università e le istituzioni AFAM, in possesso di specifici requisiti, fino all’anno accademico 2014/15 istituiscono e attivano percorsi abilitanti speciali definiti in una tabella 11-bis allegata, che costituisce parte integrante del decreto. I corsi sono destinati a:
  2. un comma 1-quater che prevede che l’iscrizione ai corsi formativi abilitanti speciali non è subordinata al superamento di una prova di accesso;
  3. un comma 1-quinquies che prevede la possibilità per gli atenei e le istituzioni AFAM di attivare, sentiti gli uffici scolastici regionali, in caso di impossibilità o di difficoltà, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni istitutive degli ITS. Previsione utile per garantire l’effettuazione dei corsi per tutte le classi di concorso e tipologie di posti; pare particolarmente utile per i corsi destinati agli ITP;
  4. un comma 1-sexies che prevede che con D.M. sono attivate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell’invarianza di spesa e dei vincoli generali di finanza pubblica, l’accesso a tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta, tenuto anche conto della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università. Da questa affermazione sembra derivare un onere economico a carico degli aspiranti;
  5. un comma 16 bis che prevede i requisiti di partecipazione per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che sono sostanzialmente gli stessi della scuola secondaria, tranne il fatto che per il raggiungimento dei requisiti di servizio si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Non sembrano, quindi, siano cumulabili ai fini della valutazione del singolo anno. Tra l’altro la dizione” senza la necessità di sostenere la prova di accesso” è in contraddizione con quanto previsto dal successivo D.M.;
  6. un comma 16-ter che conferma la validità dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’art. 2 del D.M. 10/3/97 per l’accesso ai concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie d’istituto;
  7. un comma 27bis che prevede che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di TFA non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma solo l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto e costituiscono titolo di accesso alle procedure concorsuali per titoli ed esami;
  8. una tabella 11.bis che prevede come sono indirizzati i crediti formativi e i requisiti che devono dimostrare di possedere gli abilitati del corso abilitante speciale, nonché i requisiti per accedere all’esame finale, le sue modalità di svolgimento e un quadro dei crediti formativi.

Da una lettura della bozza di D.M. (senza numero e data) in corso di emanazione per l’istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni si rileva che:

  1. si rimanda a un successivo decreto direttoriale (art. 2-comma 3): la definizione delle procedure di raccolta per via telematica delle domande; la tempistica delle stesse e l’eventuale raggruppamento di classi di concorso omogenee col fine di ottimizzare le risorse;
  2. si introduce la prova di valutazione delle competenze in ingresso (art. 3), cosa mai comparsa in nessun documento o parere degli organi competenti, con 70 quesiti a risposta multipla tendenti ad accertare le capacità logiche, quelle di comprensione del testo e di lingua straniera. I quesiti sono tratti da una banca dati resa nota 20 giorni prima delle sessioni. La prova non è di sbarramento all’iscrizione, ma il punteggio conseguito è parte del punteggio di abilitazione;
  3. si danno indicazioni per lo svolgimento dei percorsi (art. 4). Al riguardo si prevede che:
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