Congedo biennale per assistenza alla persona disabile grave

L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 119/2011, individua i familiari che hanno diritto a due anni di congedo a titolo di assistenza per ciascuna persona in situazione di handicap grave.
Il 18/7/2013, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui:

Si allega:

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