Percorsi abilitanti speciali

Il Direttore Generale del Personale Luciano Chiappetta ha firmato il Decreto Dirigenziale n. 58, che attiva i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS).
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 60 del 30/7/2013 e prevede che le domande di partecipazione debbano avvenire esclusivamente tramite la procedura informatica POLIS  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.; vanno quindi presentate dal 30 luglio al 29 agosto p. v.

La procedura informatica POLIS prevede una fase preliminare di registrazione, con riconoscimento fisici presso un'istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale, e una successiva fase di inoltro dell'istanza di partecipazione. E' opportuno procedere, fin da subito, alla fase di registrazione.

Il Decreto prevede che “nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13”.

Nel rimandare ad una attenta lettura del Decreto Dirigenziale n. 58 se ne riassumono le parti più importanti.

I requisiti di accesso ai PAS sono:

La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti informazioni:

  1. Dati anagrafici dell’aspirante;
  2. Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda con l’indicazione dell’ultima provincia di servizio, con la dichiarazione di cui all’art. 3 comma 2;
  3. Ordine di scuola;
  4. Classe di concorso e/o tipologia di posto;
  5. Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);
  6. Servizi:
    1. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa per l'accesso:
      1. servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012;
      2. servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012;
      3. servizi in centri di formazione professionale dall’a. s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
    2. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale);
    3. ordine di scuola;
    4. classe di concorso;
    5. servizio prestato su sostegno;
    6. giorni di servizio.
  7. ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al punto precedente ivi compresi quelli prestati nell’a. s. 2012/13;
  8. Altre Abilitazioni:
  9. di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali;
  10. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Il MIUR con il citato Decreto 58 ha introdotto molte limitazioni che la legge non prevede, con la conseguenza che molti docenti precari, pur avendo i requisiti di legge per partecipare a detti corsi, verranno illegittimamente esclusi. Infatti, numerose sono le illegittimità riscontrate nel DM anzidetto.

L’Ufficio Legale Nazionale del sindacato ha predisposto l'AZIONE LEGALE N. 72:" Ricorso al Tar del Lazio avverso il DM 58 del 30 luglio 2013 con il quale sono stati indetti i corsi riservati per i docenti precari della scuola”.
In tutti quei casi per cui il sistema non accettasse l’inoltro dell’istanza on-line per i limiti suddetti l'Ufficio Legale Nazionale suggerisce di presentare la domanda cartacea unitamente alla diffida che può essere ritirata presso il nostro sindacato.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto il 6 febbraio 2012 ha pubblicato una mini-guida per la presentazione delle domande.
Si ritiene utile riportarne il link e riportare anche il link alle FAQ del MIUR sul Tirocinio Formativo attivo speciale:

Riferimenti normativi

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