Mobilità interprovinciale personale docente

Il MIUR ha emanato la Nota n. 2218 del 27 marzo 2012 avente per oggetto: “CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale”.
La nota, emanata a seguito di quesiti posti al MIUR, chiarisce i contenuti dell’art. 2, comma 2, del CCNI 29/2/2012, precisando che il blocco quinquennale per la mobilità interprovinciale dei docenti neo assunti in ruolo, previsto dalla legge 106/2011 e quello triennale di cui alla legge 124/99, non si applicano al personale contemplato dall’art. 7, comma 1, punto V, del contratto, ivi compreso chi assista un genitore in situazione di gravità. Ciò, pur non beneficiando, nel caso di docente che assista un genitore in situazione di gravità, della precedenza prevista ai sensi dell’art. 7 comma 1 punto V del CCNI, ai fini della mobilità interprovinciale, ma soltanto nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
Appare chiaro che, per beneficiare dall’esclusione del blocco della mobilità interprovinciale, tale personale interessato dovrà comunque documentare, ai sensi dell’art. 9 del CCNI, il possesso dei requisiti previsti al comma 1, punto V, dell’art. 7.
Si allega:


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