Istruzioni operative INPS su visite di controllo assenza per malattia

L’INPS con il messaggio n. 4344 del 13 marzo u.s. ha fornito chiarimenti ai datori di lavoro pubblici e privati in merito all’attivazione del canale telematico per la richiesta alla stessa delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale di tale disposizione, che si allega, si riportano gli aspetti salienti della stessa.
La suddetta modalità di richiesta, che regolamenta unicamente il servizio prestato dall’INPS, è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Istituto la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia.
Resta ferma naturalmente la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali Strutture, poichè, la disposizione in questione disciplina le modalità di richiesta del servizio nel caso in cui, invece, il datore di lavoro pubblico opti per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps.
Inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, viene puntualizzato che il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).
Con il nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore; tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.
Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
Inoltre, per quanto attiene alle richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante utilizzo del fax, ai sensi del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - recepito dall’Istituto con la determinazione Presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 – l’Inps ha facoltà di definire “termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici…anche per l’utilizzo dei servizi…resi”.
Pertanto, le istanze di visite mediche di controllo che pervengono via fax potranno essere accolte SOLO in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.
Infine, sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l’esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l’apposita sezione a loro disposizione sul Portale.
Per completezza di informazione si provvede anche ad allegare le FAQ sui certificati di malattia on line, rinvenibili comunque sul sito della Funzione Pubblica.
Si allega:


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