Parere del CNPI sul TFA semplificato
Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio “parere obbligatorio” su: MODIFICHE AL D.M. 249/2010 –
ISTITUZIONE “ TFA SEMPLIFICATO/ABILITAZIONE RISERVATA” recependo le principali rivendicazioni che lo SNALS-CONFSAL ha portato avanti da tempo.
In particolare, ha previsto alcuni emendamenti alla proposta del MIUR che sono stati oggetto di un’audizione con il Capo Dipartimento, Dott.sa Stellacci, e
il Direttore Generale del Personale, Dott. Chiappetta , nel corso della quale, dopo un ampio e costruttivo confronto, si è delineata una condivisione, al
massimo livello tecnico dell’amministrazione, su possibili soluzioni che si dovrebbe concretizzare nei seguenti emendamenti al testo proposto, relativi:
- ai requisiti di validità di ogni singolo anno, in cui fosse prevista la cumulabilità dei servizi prestati su diverse classi di concorso
per la scuola secondaria e il cumulo dei servizi tra scuola dell’infanzia e primaria
- alla previsione del cumulo dei servizi prestati sia all’interno del sistema nazionale di istruzione sia nei Centri di Formazione
Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo (dall’ a.s. 2008/2009);
- alla previsione di procedure abilitative, a pari requisiti, per i docenti tecnico pratici;
- alla garanzia di attivazione dei percorsi per tutti gli insegnamenti e classi di concorso, ivi compresi gli ITP;
- a una formulazione che allinei i crediti da acquisire, unificandoli in 41CFU, sia per la scuola secondaria che dell’infanzia e
primaria e alla previsione di un chiarimento inequivocabile che non è necessario avere il requisito del servizio per tre anni nello
stesso posto o classe di concorso.
Quanto sopra si è concretizzato nei seguenti emendamenti che prevedono:
- la riformulazione dell’art. 15, comma 1ter.
“Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli
di accesso all’insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall’anno 1999/2000 e fino all’anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto
a tempo determinato, in scuole stati e/o paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato
per garantire l’assolvimento dell’obbligo (dall’ a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno.
Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a
conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:
- il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;
- il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio
prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo (dall’ a.s. 2008/2009);
- il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale;
in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo (dall’ a.s. 2008/2009).”
- L’integrazione dell’articolo 15, comma 1quinquies con l’aggiunta alla fine del testo proposto:
“in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell’abilitazione per tutte
le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei, ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, stipulano apposite
convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.”
- La sostituzione dell’integrazione dell’articolo 15, comma 16 con
“Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei seguenti previsti
dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti, si possono cumulare i
servizi prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi”
……. (continua il testo secondo la proposta ).
Solo a condizione dell’integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati
al testo inviato dal MIUR, il CNPI ha espresso parere favorevole.
Il CNPI ha, inoltre, auspicato un riesame del requisito di servizio necessario per l’accesso al TFA semplificato prevedendolo nei “tradizionali 360 gg”.
Si allega:
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