Sottoscritto in via definitiva il CCNI sulla mobilità

Nella mattinata di oggi 29 febbraio 2012, si è proceduto, presso il MIUR, alla sottoscrizione definitiva del CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013.
L’ipotesi di contratto era stata sottoscritta in data 15/12/2011 e, come previsto dall’art. 40 bis del D.L. 165/01, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lvo n. 150/2009 (Decreto Brunetta), era stata inviata alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e al MEF per la prevista verifica della compatibilità economico finanziaria, espressa con nota del 27/02/2012.
Nel rinviare ad una attenta lettura del testo del contratto sottoscritto in data odierna, si precisa che il contratto è identico a quello sottoscritto in ipotesi il 15/12/2011, tranne ovviamente la data di sottoscrizione.
Le modifiche apportate rispetto al testo del precedente CCNI, (CCNI 22/02/2011, relativo all’a.s. 2011/12) sono riportati in carattere grassetto per facilitarne la lettura.
Si segnalano solo quelle principali.

All’art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) – al punto 4 è stata prevista la riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l’a.s. 2012/13, sia in attuazione del nuovo dimensionamento della rete scolastica previsto dall’art. 19 del D.L. N. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 15/7/2011 n. 111.
Sarà, inoltre, riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli di personale ATA ai sensi della citata legge 111/2011.

All’art. 2 – (MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA ED UFFICIO – DESTINATARI) – è stato precisato, al comma 2 che il blocco triennale dei trasferimenti interprovinciali, previsto dalla legge 124/99 si applica al personale docente ed educativo assunto fino all’1/9/2010 (anche con decorrenza giuridica); sempre al comma 2 è stato chiarito che, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge 106/2011, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’a.s. 2011/2012 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio, computato dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
E’ stato altresì chiarito, in maniera esplicita, anche su richiesta della nostra Delegazione, che il blocco quinquennale non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/2011.
E’ stata , espressamente precisata la non applicazione di tale normativa al personale docente ed educativo beneficiario delle precedenze di cui all’art. 7 comma 1, punti I, III e V del contratto.
Al comma 4 è stata contemplata, su nostra esplicita richiesta, per il personale nominato a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, la riammissione nei termini entro 5 giorni dalla nomina.

All’art. 6 – (SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI MOBILITÀ) – è stato inserito il punto 1 c, in cui si chiarisce che non sono disponibili per le operazioni di mobilità, finché non saranno definiti i titoli di accesso, i posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, fino alla definizione dei titoli di accesso agli stessi. L’elenco di tali discipline è stato inserito nella nota 2 all’art. 6.

All’art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) – si segnalano le modifiche appresso riportate:

In mancanza anche di una sola delle condizioni previste la precedenza, ai fini della mobilità provinciale, potrà essere usufruita solo nella mobilità annuale.

Al comma II – (esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto), sono state apportate alcune modifiche, prevedendo espressamente, per il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII), non inserito in graduatoria di istituto per i perdenti posto, l’obbligo di dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria; in tali casi il Dirigente Scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e rideterminerà le nuove posizioni di soprannumero.

All’art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) – al punto a) (certificazioni mediche), è stata contemplata, solo per le patologie oncologiche, la possibilità di documentazione in via provvisoria nel caso in cui le commissioni mediche non si pronuncino entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei richiedenti. Inoltre, sempre all’art. 9, sono state modificate alcune terminologie per renderle coerenti a quelle già utilizzate, nell’art. 7 punto V in relazione al “referente unico”.

All’art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – è stato aggiunto un comma 2 – (costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado), relativo ai casi in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dotati di un unico organico, si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi in nuovi percorsi di studio. L’Ufficio territoriale provvederà, a domanda, e in base alla preferenza espressa e alla graduatoria, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell’istituto originario, risultati soprannumerari dopo l’effettuazione dell’operazione sopra riportata, hanno titolo ad usufruire del rientro con precedenza in uno dei percorsi di studio derivante dalla separazione degli organici.
È stato inoltre aggiunto un comma 4 – (Disposizioni comuni) – in cui si chiarisce che tutti i docenti che abbiano acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 20, possono produrre domanda di trasferimento nei termini previsti per i perdenti posto.

All’art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) – sono state effettuate alcune precisazioni al comma 9, in relazione agli insegnanti da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, precisando che i docenti individuati al primo punto sono quelli entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente 1° settembre con mobilità a domanda volontaria e che al secondo punto sono compresi i docenti entrati a far parte dell’organico anche dal precedente 1° settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

All’art. 23 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) – al comma 11 sono state apportate modifiche analoghe a quelle previste nell’art. 21 comma 9 per gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia.

All’art. 37 bis – (MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) – al comma 1 è stato precisato che gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle operazioni di mobilità territoriali a domanda volontaria. Inoltre al comma 7, ai fini dell’individuazione della posizione di soprannumero degli insegnanti di religione cattolica è stato precisato che la graduatoria è “per ambiti territoriali diocesani e predisposta dall’ufficio scolastico competente”

All’art. 48 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – (individuazione del personale ATA perdente posto) – al comma 5, ai fini della individuazione dei soprannumerari sono state apportate per il personale ATA modifiche analoghe a quelle apportate agli art. 21 comma 9 e art. 23 comma 11 per l’individuazione dei perdenti posto del personale docente.


Presentazione delle domande


Per quanto attiene la presentazione delle domande, vi precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalità, saranno fissate con specifica Ordinanza Ministeriale.
La  bozza di tale ordinanza è già stata inviata alla firma del Ministro che si prevede possa firmare in tempi brevissimi.
E' stata prevista dal MIUR un'unica data di scadenza delle domande che saranno effettuate entro il termine improrogabile del 30 marzo p.v..
La presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2012/13, avverrà via web, tramite procedura POLIS, per i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il personale educativo e il personale ATA, presenteranno, invece, le domande in cartaceo.
Nella prossima settimana è prevista una riapertura della contrattazione in relazione alla mobilità del personale docente inidoneo che abbia prodotto domanda per transitare nei ruoli del personale ATA.
Si allega:


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