AUTONOMIA E ORGANICO FUNZIONALE

Il Decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5, “Semplificazioni” è stato convertito nella legge, la n. 35 dell’aprile 2012.
Con la pubblicazione sulla G.U.del 6 aprile 2012 il decreto “semplificazioni” (Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5) è stato convertito nella legge n. 35.
L'articolo 50 tratta del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, che dovrebbe avvenire con:



Nell'articolo 50 viene anche affrontata la questione degli organici che saranno definiti sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare.
Novità anche nel settore finanziamenti. Infatti, a decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dai giochi pubblici, saranno assegnate al ministero dell'istruzione.
L’articolo 51 parla del potenziamento del sistema nazionale di valutazione. Nell'articolo 52, si prevedono misure di semplificazione promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
L’articolo 53 invece prevede norme per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e la riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia. Con tale articolo si prevede l'approvazione di un piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni.

 

IL NOSTRO COMMENTO

La legge 35, tra le altre cose, prevede la “ definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola”;

Bene così. L’organico funzionale è una storica richiesta dello Snals. Ma si può fare senza aumentare gli organici?

Noi esprimiamo forti perplessità.


Però la legge 35, come già il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, insiste molto sul fatto che l'attuazione di queste disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque gli organici non possono essere superiori a quelli del 2011-2012.
Inoltre, poiché il decreto da adottare sulle linee guida è previsto entro 60 giorni significa che per il 2012-2013 non si parlerà di “attuazione dell’autonomia”.

Pubblichiamo il testo dell’art. 50 della legge 35 dell’aprile 2012

In GU del 6 aprile 2012
Art. 50
Attuazione dell'autonomia


  1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

    1. potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
    2. definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
    3. costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
    4. definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
    5. costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
  2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalita' dell'organico di rete.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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