Riammissione in servizio

Il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può, ai sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3, entro il 15 gennaio di ogni anno, presentare domanda di riammissione in servizio. Le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC. MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.
Tale istanza deve contenere le indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio, per i docenti della scuola secondaria la classe di concorso, per il personale ATA il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione, la causa della cessazione stessa, i motivi per cui viene richiesta la riammissione, le sedi di preferenza, l’assenso o diniego ad accettare una assegnazione d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste, il recapito per eventuali comunicazioni.
La domanda di riammissione in servizio del personale ATA va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale l’interessato era titolare all’atto della cessazione in servizio anche se la richiesta riguarda una provincia diversa.
In tal caso, entro 15 giorni dalla ricezione, l’istanza, corredata da una relazione contenente gli elementi per una sua valutazione, verrà trasmessa all’Ufficio Scolastico Provinciale competente che disporrà, sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale, la riammissione in servizio in presenza di disponibilità nell’ambito delle massimo 15 preferenze espresse, sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Il provvedimento di riammissione in servizio, ha decorrenza dall’a.s. successivo alla data di emissione ed è adottato:


Si ricorda che i suddetti organi collegiali restano in vigore fino alla costituzione dei nuovi organi collegiali locali, o regionali e del Consiglio Superiore della P.I., previsti dal D.L.vo 30/6/99, n. 233, in virtù dell’art. 6 del D.L. 23/11/2001, n. 411, convertito in Legge n. 463 del 31/12/2001.

Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:


Ad ogni buon fine, si precisa che:

  1. per i dirigenti scolastici la Funzione Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso, tra l’altro, i seguenti pareri:
  2. per il personale ATA, il richiamo dell'art. 132 del D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1° comma, dell’art. 146 del CCNL 29/11/2007;
  3. il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.