Circolare sulle assenze per malattia
Il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 10
del 1° agosto 2011 avente per oggetto:
"Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del
2011 - “ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.” – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti- regime
della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici" con la quale fornisce istruzioni per dare attuazione alle modifiche della precedente
normativa.
La circolare riporta i contenuti della legge entrata in vigore il 15 luglio 2011 e ne chiarisce alcuni aspetti.
In particolare i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
- La discrezionalità nel disporre le visite di controllo.
Il dirigente responsabile può valutare, caso per caso, se richiedere il controllo o meno, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi
all’effettuazione della visita. La valutazione però deve basarsi su elementi oggettivi e non su considerazioni personali. Pertanto non è più obbligatorio chiedere la visita sin dal primo giorno
di assenza. Resta però l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno nel caso in cui l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa.
- Le fasce di reperibilità.
Rimane valido il D.M. n. 206
del 18 dicembre 2009 che fissa l'obbligo di reperibilità (anche nei giorni non lavorativi e festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba
allontanare dall’indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro
e deve conservare l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privata, che ha
effettuato la visita. E’ rimessa alla decisione delle singole amministrazioni la valutazione sui “giustificati motivi”. L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta, come in passato,
una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione disciplinare.
- Le modalità di giustificazione dell’assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
E’ previsto un regime speciale per le assenze per malattia dovute all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso l’assenza è giustificata con
la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privata, che ha effettuato la visita o svolto la prestazione. Restano, invece, ferme le modalità di imputazione
dell’assenza già previste dalla circolare n. 8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico. In questi casi, ed in attesa dell’adeguamento del sistema di trasmissione telematica,
le attestazioni potranno essere prodotte in forma cartacea.
Si allega: