Nulla è cambiato rispetto agli anni passati, anche se chi “crede alla propaganda” afferma che quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha imposto ore non ridotte.
In un servizio sulle scuole al TG3 Veneto di alcuni giorni or sono si è affermato che tra le novità della
riforma Gelmini c’è l’ora di lezione da 60 minuti. Il che crea, in alcune scuole, notevoli disagi agli alunni, costretti ad uscire dopo la partenza del pullman e dunque aspettare il
successivo dopo qualche ora.
Dello stesso tono la lettera al Direttore di un giornale locale inviata da un Dirigente Scolastico della provincia di Verona.
Questo Dirigente si lamenta che l'ATV non ha adeguato gli orari dei bus alle nuove esigenze di orario delle scuole
e che questo crea un notevole disagio agli alunni, alle loro famiglie e alla
scuola stessa.
Il disagio è reale ma, in attesa che l'ATV ridefinisca gli orari, la soluzione
c’è perché nulla è cambiato rispetto agli anni passati.
Nella riforma non è contenuto l'obbligo di ore di 60 minuti;
Restano in vigore l’art. 28 –comma 8- del CCNL/2007 e le norme ivi richiamate: la C.M. 243/79, che prevede alcuni criteri di riduzione delle prime e/o ultime ore nei giorni con orario di cinque, sei o sette ore; la C.M. 192/80, che consente riduzioni “... anche nelle ipotesi non contemplate nella CM 243/79”. Dunque, per esempio, anche nelle ore intermedie.
Gli organi competenti in materia sono gli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), che decidono sulla base delle condizioni della propria Scuola; non trova più applicazione, dopo l’entrata in vigore della legge sull’autonomia, neppure la richiesta del dirigente scolastico all’Ufficio Scolastico Territoriale (ex USP, ex CSA, ex Provveditorato) di autorizzazione per le eventuali riduzioni di orario, di cui parla la C.M. 243/79.
Ed allora, si può ridurre l’ora di lezione per due ragioni:
per cause di forza maggiore (p.e. motivi organizzativi, logistici, pendolarismo...).
La decisione è assunta dal Consigli di circolo/istituto e nulla è dovuto da parte dei docenti in termini di recupero (
art. 28, comma 8 del CCNL/2007);
per ragioni didattiche.
La delibera è assunta dal collegio dei docenti e diventa obbligatorio
il recupero della frazione oraria, ma non per supplenze o altre attività estemporanee, solo “nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica”. (art. 28, comma 7 del CCNL/2007).
E speriamo che la questione sia definitivamente chiarita e chiusa!
Articolo inserito il 23 settembre 2010