Mobilità docenti religione cattolica

Il MIUR, con nota Prot. 2968 del 18 marzo 2010, ha trasmesso l’O.M. n. 29, di pari data, in corso di registrazione, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011.

La nota sottolinea che, il primo anno da valutarsi per l’attribuzione del punteggio della continuità ai docenti di religione cattolica, va computato a partire dall’a.s. 2009/2010; gli stessi potranno fruire del punteggio della continuità, per la prima volta, a partire dalle domande di mobilità relative all’a.s. 2013/2014.

Le domande di mobilità del personale di religione cattolica, corredate dalla prevista certificazione dei titoli posseduti e dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano di destinazione, possono essere prodotte nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 17 maggio 2010.

I movimenti di tale personale, effettuati in applicazione dell’art.37 bis del CCNI 16/2/2010, relativo alla mobilità per l’a.s. 2010/2011, saranno pubblicati in data 15 luglio 2010.

L’eventuale richiesta di revoca delle domande può essere effettuata entro il 30 giugno 2010.

Come è noto, il personale docente di religione cattolica, immesso nei ruoli ai sensi della legge n. 186/2003, è titolare di organico regionale articolato per diocesi ed è stato, al momento dell’assunzione, utilizzato, previa intesa tra il direttore generale dell’USR di titolarità e l’ordinario diocesano competente, e può richiedere l’assegnazione in altra sede, compresa nella stessa diocesi, con le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria regolate da apposito CCNI.

Gli insegnanti di religione cattolica che abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo con l’a.s. 2009/2010 possono produrre domanda di mobilità territoriale per mutare diocesi di appartenenza nell’ambito della regione di titolarità.

Gli insegnanti di religione cattolica, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica in ruolo con l’a.s. 2009/10 possono produrre domanda di mobilità territoriale per cambiare regione di titolarità e ottenere, in conseguenza, assegnazione al contingente di una nuova diocesi.

Per quanto attiene la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica la stessa può essere effettuata soltanto dopo aver superato il periodo di prova, e per chiedere di cambiare il settore formativo per l’insegnamento della religione cattolica.

Le domande, di mobilità, prodotte in cartaceo, e indirizzate all’ufficio scolastico regionale della regione di titolarità, vanno presentate presso la scuola di servizio;

le domande possono essere effettuate soltanto con l’utilizzo dell’apposito modulo previsto dalla O.M. per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Il mancato utilizzo dello specifico modulo rende nulla la domanda presentata.

 

I moduli domanda sono i seguenti:

 

scuole dell’infanzia e primarie

scuole secondarie di primo e secondo grado

I docenti di religione cattolica possono esprimere preferenze per un massimo di 5 diocesi, situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione.