Personale precario - Circolare
INPS attuativa convenzione 5/8/2009
L’INPS con la circolare
n. 125 del 16/12 u.s., anche a seguito della conversione in legge n.
167/2009 del D.L. n. 134/09, ha emanato le disposizioni attuative della
Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali - volta ad agevolare il
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già
destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o
fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno
scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli
interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto
legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del
6/8/2008. A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento
economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del
MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte. Per i periodi
di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà
diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.
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BENEFICIARI E DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Ai docenti ed agli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione suddetta. Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
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DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda
utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it. La
domanda deve essere presentata:
a) direttamente
alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della
domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove
è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;
b) per il tramite
di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta
presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno
scolastico 2008/2009; Le domande eventualmente già giacenti presso le
Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla
struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni
Scolastiche.
Nella fattispecie
si possono verificare i seguenti casi:
1) nell’ipotesi
in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa
viene considerata valida;
2) nell’ipotesi in
cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono
valide le modalità sopra descritte.
Al fine di
agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di
disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite
temporale dell’anno scolastico 2009/2010:
a) la presentazione
di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
b)
una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una
offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda.
Resta fermo che il
lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla
residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.
Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.
E’ data facoltà,
comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la
supplenza o la cessazione della medesima.
Inoltre, le
Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS
di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le
modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto
immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione
dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data
del rifiuto.
Resta ferma la
modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.
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REQUISITI
Ai sensi della
normativa vigente, per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione
occorre possedere:
a) requisito
assicurativo: 2 anni di anzianità assicurativa;
b) requisito
contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la
disoccupazione) nel biennio.
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DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità viene
corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età
inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può
essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle
seguenti percentuali:
I contratti di
supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di
durata della prestazione.
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LIQUIDAZIONE
Per consentire la
sollecita liquidazione della prestazione, le strutture INPS interessate possono,
ove lo ritengano necessario, per assicurare la tempestiva erogazione, consultare
il sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull’icona Contratti Scuola.
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ASPETTI PROCEDURALI