Personale precario - Circolare INPS attuativa convenzione 5/8/2009

L’INPS con la circolare  n. 125 del 16/12 u.s., anche a seguito della conversione in legge n. 167/2009 del D.L. n. 134/09, ha emanato le disposizioni attuative della Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008. A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte. Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Nel rinviare, per i particolari al testo completo della circolare che provvediamo ad inserire, si riportano qui di seguito gli aspetti salienti della stessa:

 

 

·         BENEFICIARI E DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Ai docenti ed agli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione suddetta. Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.

 

·         DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it. La domanda deve essere presentata:

a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;

b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009; Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

1) nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;

2) nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:

a) la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

b)  una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda.

Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.

Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.

E’ data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Resta ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.

 

·    REQUISITI

Ai sensi della normativa vigente, per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione occorre possedere:

a) requisito assicurativo: 2 anni di anzianità assicurativa;

b) requisito contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio.

 

·    DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:

I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione.

 

·    LIQUIDAZIONE

Per consentire la sollecita liquidazione della prestazione, le strutture INPS interessate possono, ove lo ritengano necessario, per assicurare la tempestiva erogazione, consultare il sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull’icona Contratti Scuola.

 

·    ASPETTI PROCEDURALI

Il MIUR dovrà far pervenire all’INPS, in via telematica, l’elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario della prestazione.