Sottoscrizione ipotesi CCNI sulle economie posizioni economiche e CCNI sulla mobilità professionale – Personale ATA

Il 3 dicembre si è svolto al MIUR il programmato incontro con il seguente o.d.g.:

-   sottoscrizione ipotesi CCNI sulle economie ex art. 2, comma 7, della Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008;

-   sottoscrizione definitiva CCNI sulla mobilità professionale del personale ATA – Art. 1, comma 2, della Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008.

 

Per quanto riguarda il primo punto all’o.d.g. si è svolta una contrattazione che ha portato alla sottoscrizione di una ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo denominato: Posizioni economiche del personale ATA - Criteri per la ripartizione delle economie di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l'assegnazione di nuove posizioni economiche nell'area B.

Tali economie sono state realizzate nel periodo 1/1/2008 - 31/8/2008 a seguito dell’ampliamento della platea dei beneficiari della prima posizione economica con decorrenza 1/9/2008, nonché nel periodo compreso tra l’ 1/1/2008 - 31/8/2009, in quanto il beneficio della seconda posizione economica decorre dall’1/9/2009.

Dette economie verranno assegnate, in base alla suddetta ipotesi di CCNI, al personale ATA in servizio nell’a.s. 2008/2009 con contratto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica.

In particolare il personale i.t.d. ha titolo a percepire il previsto emolumento a condizione che il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.

Per effetto dell’ipotesi suddetta, l’importo da assegnare al personale in servizio nell’a.s. 2008/2009 è pari ad euro 180,08 al lordo degli oneri riflessi, importo da corrispondere quale una tantum. Nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo sarà corrisposto in proporzione all’orario di servizio prestato.

L’effettiva erogazione della una tantum non sarà immediata ma potrà avvenire solo dopo la prevista certificazione da parte del MEF. Per gli interessati, mediamente l’importo netto da percepire sarà pari a circa 140,00 euro.

La delegazione SNALS-Confsal ha cercato di apportare e conseguire sostanziali modifiche nel testo dell’accordo, ma, purtroppo, non tutte sono state accolte. Pertanto, ha rilasciato la seguente dichiarazione a verbale:

 

DICHIARAZIONE A VERBALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’IPOTESI DI CCNI SULLE ECONOMIE EX ART. 2, COMMA 7, DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25/7/2008

 

Lo SNALS-CONFSAL, all’atto della sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI sulle economie ex art. 2, comma 7 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, dichiara di sottoscrivere lo stesso per senso di responsabilità, ma esprime dissenso per la limitazione della platea dei beneficiari dell’una tantum che non comprende, come richiesto con forza, anche i supplenti temporanei, gli ITD fino al 30/6/2008 o 31/8/2008 e gli ITI collocati in quiescenza o che abbiano risolto il contratto di lavoro dall’1/9/2008, nonostante fossero in servizio in un periodo di riferimento delle economie.

 

 

Per quanto attiene al secondo punto all’o.d.g., si è provveduto alla sottoscrizione definitiva del CCNI relativo a: Mobilità professionale Procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Tale sottoscrizione avviene a seguito dell’operato del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno esaminato l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 marzo 2009, riscontrandone “la compatibilità economico-finanziaria ed esprimendo parere favorevole all'ulteriore corso della procedura contrattuale”.

Il testo è sostanzialmente uguale a quello già reso noto in data 12 marzo 2009; le uniche modifiche apportate, per comodità di lettura, sono state evidenziate in grassetto.

La delegazione MIUR ci ha comunicato che, entro qualche giorno, convocherà le Organizzazioni Sindacali per l’esame della bozza di provvedimento di indizione della procedura. Non appena tale provvedimento sarà definitivo verrà pubblicato sul sito internet del Ministero e sarà fissato il termine di presentazione delle domande (previsto in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR).

Stante l’imminente parentesi natalizia, realisticamente, l’inizio della presentazione delle domande decorrerà intorno alla prima decade del prossimo mese di gennaio.

Vi ricordiamo che i destinatari delle procedure selettive sono:

·        per il passaggio dall’area A all’area B

-   il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;

-   il personale in possesso del titolo di studio attualmente previsto per il profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nel profilo professionale per il quale si chiede la mobilità.

·        per la mobilità per l’area D – Profilo DSGA

In prima applicazione, in attesa della determinazione dell’organico dei profili dell’area “C”, è ammesso a partecipare:

a) il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio specifico previsto per il profilo del DSGA;

b) il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio per l’accesso all’area C con una anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto per non meno di 2 anni incarichi per la sostituzione del DSGA;

c)  il personale appartenente all’area B in possesso di un diploma di maturità e con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;

d) il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato appartenente all’ex VI o VII livello che doveva essere inquadrato nel profilo di coordinatore amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Sequenza Contrattuale 8/3/2002.

Per il personale di cui alle suddette lett. b) e c), ai fini dell’accesso alle procedure è da intendersi valido a tutti gli effetti il servizio prestato in qualità di DSGA si sensi degli artt. 47 e 58 del CCNL/2003 e degli artt. 47 e 59 del CCNL/2007, nonché dell’art. 11 bis del CCNI/2005 sulle utilizzazioni.