Il 3 dicembre si è svolto al MIUR il programmato
incontro con il seguente o.d.g.:
-
sottoscrizione ipotesi CCNI sulle economie ex art. 2, comma 7, della
Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008;
-
sottoscrizione definitiva CCNI sulla mobilità professionale del personale
ATA – Art. 1, comma 2, della Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008.
Per quanto riguarda il
primo punto all’o.d.g. si è svolta
una contrattazione che ha portato alla sottoscrizione di una ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo denominato:
Posizioni economiche del personale ATA - Criteri per la ripartizione delle
economie di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008
concernente la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e
l'assegnazione di nuove posizioni economiche nell'area B.
Tali economie sono state realizzate nel periodo
1/1/2008 - 31/8/2008 a seguito dell’ampliamento della platea dei beneficiari
della prima posizione economica con decorrenza 1/9/2008, nonché nel periodo
compreso tra l’ 1/1/2008 - 31/8/2009, in quanto il beneficio della seconda
posizione economica decorre dall’1/9/2009.
Dette economie verranno assegnate, in base alla
suddetta ipotesi di CCNI, al personale ATA in servizio nell’a.s. 2008/2009 con
contratto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di
durata annuale o fino al termine dell’attività didattica.
In particolare il personale i.t.d. ha titolo a
percepire il previsto emolumento a condizione che il rapporto di lavoro non sia
stato risolto anticipatamente.
Per effetto dell’ipotesi suddetta, l’importo da
assegnare al personale in servizio nell’a.s. 2008/2009 è pari ad euro 180,08 al
lordo degli oneri riflessi, importo da corrispondere quale una tantum. Nel caso
di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo sarà
corrisposto in proporzione all’orario di servizio prestato.
L’effettiva erogazione della una tantum non sarà
immediata ma potrà avvenire solo dopo la prevista certificazione da parte del
MEF. Per gli interessati, mediamente l’importo netto da percepire sarà pari a
circa 140,00 euro.
La delegazione
SNALS-Confsal
ha cercato di apportare e conseguire sostanziali modifiche nel testo
dell’accordo, ma, purtroppo, non tutte sono state accolte. Pertanto, ha
rilasciato la seguente dichiarazione a verbale:
DICHIARAZIONE A VERBALE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’IPOTESI DI CCNI SULLE ECONOMIE EX ART. 2, COMMA 7,
DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25/7/2008
Lo SNALS-CONFSAL, all’atto
della sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI sulle economie ex art. 2, comma 7
della sequenza contrattuale del 25/7/2008, dichiara di sottoscrivere lo stesso
per senso di responsabilità, ma esprime dissenso per la limitazione della platea
dei beneficiari dell’una tantum che non comprende, come richiesto con forza,
anche i supplenti temporanei, gli ITD fino al 30/6/2008 o 31/8/2008 e gli ITI
collocati in quiescenza o che abbiano risolto il contratto di lavoro
dall’1/9/2008, nonostante fossero in servizio in un periodo di riferimento delle
economie.
Per quanto attiene al
secondo punto all’o.d.g., si è
provveduto alla sottoscrizione definitiva del CCNI relativo a:
Mobilità professionale Procedure selettive per i passaggi del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area
immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza
contrattuale 25 luglio 2008.
Tale sottoscrizione avviene a seguito
dell’operato del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze che
hanno esaminato l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 marzo 2009, riscontrandone
“la compatibilità economico-finanziaria ed esprimendo parere favorevole
all'ulteriore corso della procedura contrattuale”.
Il testo è sostanzialmente uguale a quello già
reso noto in data 12 marzo 2009; le uniche modifiche apportate, per comodità di
lettura, sono state evidenziate in grassetto.
La delegazione MIUR ci ha comunicato che, entro
qualche giorno, convocherà le Organizzazioni Sindacali per l’esame della bozza
di provvedimento di indizione della procedura. Non appena tale provvedimento
sarà definitivo verrà pubblicato sul sito internet del Ministero e sarà fissato
il termine di presentazione delle domande (previsto in 20 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet
del MIUR).
Stante l’imminente parentesi natalizia,
realisticamente, l’inizio della presentazione delle domande decorrerà intorno
alla prima decade del prossimo mese di gennaio.
Vi ricordiamo che i destinatari delle procedure
selettive sono:
·
per il
passaggio dall’area A all’area B
-
il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione;
-
il personale in possesso del titolo di studio attualmente previsto per il
profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo
servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di
appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità
professionale, esclusivamente il servizio prestato nel profilo professionale per
il quale si chiede la mobilità.
·
per la
mobilità per l’area D – Profilo DSGA
In prima applicazione, in attesa della
determinazione dell’organico dei profili dell’area “C”, è ammesso a partecipare:
a) il
personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio specifico
previsto per il profilo del DSGA;
b) il
personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio per l’accesso
all’area C con una anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel
profilo di appartenenza che abbia svolto per non meno di 2 anni incarichi per la
sostituzione del DSGA;
c)
il personale appartenente all’area B in possesso di un diploma di maturità e con
una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che
abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;
d) il
personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato appartenente all’ex VI o VII
livello che doveva essere inquadrato nel profilo di coordinatore amministrativo
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Sequenza Contrattuale 8/3/2002.
Per il personale di cui alle suddette lett. b) e
c), ai fini dell’accesso alle procedure è da intendersi valido a tutti gli
effetti il servizio prestato in qualità di DSGA si sensi degli artt. 47 e 58 del
CCNL/2003 e degli artt. 47 e 59 del CCNL/2007, nonché dell’art. 11 bis del
CCNI/2005 sulle utilizzazioni.