riduzione dell’ora di lezione e supplenze brevi

 

La riduzione dell’ora di lezione è regolata dal CCNL 29/11/2007, art. 28, commi 7 e 8 che recitano così:

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.”

Lo Snals Confsal di Verona sta sostenendo da diversi anni che la riduzione dell’ora di lezione non dovuta a cause di forza maggiore ma derivante da motivazioni didattiche (flessibilità oraria) va inserita nel POF e il Collegio dei Docenti ne motiva la scelta e delibera la durata dell’unità di insegnamento non coincidente con l’unità oraria di lezione.

La nuova articolazione dell’orario di lezione comporta il recupero per gli studenti delle frazioni di orario resesi disponibili in quanto gli allievi hanno diritto alla fruizione dell’intero monte ore curriculare.

Le modalità di tale recupero devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti.

La modalità di  recupero da parte dei docenti delle frazioni orarie non utilizzate mediante supplenze brevi per sostituire i docenti assenti non può essere praticabile in quanto, in tal caso, sono solo i docenti a recuperare  le frazioni orarie non utilizzate mentre per gli alunni si verificherebbe una riduzione del monte ore di lezione.

Ora la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Prot. n. A00DRCA.Uff.Dir. 15053 del 16 ottobre 2009, a firma del Direttore Generale A. Bottino, da pienamente ragione allo Snals Confsal affermando che “ … si rappresenta che il tempo scuola frontale deve essere garantito ad ogni alunno, rispettando puntualmente i contributi orari di ciascun insegnamento e, pertanto, non è possibile recuperare i minuti non utilizzati mediante supplenze brevi per sostituzione dei docenti assenti.”.