PROBLEMATICHE RELATIVE
ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 134 DEL 25/9/2009 SUL PRECARIATO
Nel pomeriggio del 26 ottobre
2009 si è svolto al MIUR un incontro con all’o.d.g. “Problematiche relative
all’applicazione del decreto legge 134 del 25/9/2009 sul precariato”.
L’Amministrazione ha illustrato la situazione delle domande finalizzate ad
ottenere la precedenza assoluta prevista dal D.M. 82, registrate entro le ore
11,00 della mattinata del 26, termine ultimo di registrazione a sistema.
Sono pervenute
complessivamente 21.821 domande.
Di tali
domande sono state classificate anomale, perché non in possesso del requisito
previsto dal decreto legge 134 del 25/9/2009, 5.278 domande.
L’Amministrazione ha giustificato tale numero macroscopico di anomalie anche in
considerazione del fatto che taluni aspiranti potrebbero aver presentato domanda
in considerazione dei contenuti degli emendamenti che il Parlamento sta
apportando al decreto legge del 25 settembre.
Ovviamente le domande che saranno inserite nell’elenco saranno soltanto quelle
di coloro che sono in possesso dei requisiti inizialmente previsti dal decreto.
Sarà successivamente contemplata e adeguatamente
pubblicizzata una specifica riapertura dei termini destinata a coloro i quali
siano in possesso del requisito previsto nel testo del decreto legge, a seguito
della definitiva approvazione parlamentare.
Il MIUR
ha, inoltre, consegnato una bozza di circolare dell’INPS avente per oggetto
“Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche sociali per il personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA)”.
Lo
SNALS-CONFSAL ha illustrato una serie di problemi anche a seguito di quelli per
cui lo SNALS-CONFSAL aveva inviato già in data 6 ottobre un’apposita nota avente
per oggetto. “Richiesta di chiarimenti DM 82”; ha evidenziato che la posizione
del nostro sindacato è quella di evitare possibili contenziosi o disparità di
trattamenti.
Ha
avanzato, tra l’altro, le seguenti richieste:
1.
chiarire che quanto
previsto all’art. 1 – punto 3) “…. rientra tra i beneficiari il personale
docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo
stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a
tutte le fasce delle graduatorie provinciali opzionali aggiuntive” deve essere
valido, sempre per le provincie di accodamento, anche nei confronti di coloro
che, avendo rilasciato delega all’amministrazione, non hanno poi assunto
servizio e, quindi, sottoscritto il contratto;
2.
considerare destinatari
dei benefici previsti dal citato D.M. anche coloro che hanno prestato per l’a.s.
2008/2009 servizio quali ITI e che, a seguito di giudicato giurisdizionale
favorevole ad altri aspiranti, abbiano perso
attualmente tale qualifica;
3.
prevedere per coloro che,
a seguito dell’effetto della contrazione delle disponibilità di posti, non
abbiano potuto sottoscrivere un contratto per la stessa classe di concorso,
posto d’insegnamento o profilo professionale, ma che abbiano sottoscritto
contratto per altra fattispecie, la possibilità di fruire, a domanda,
dell’attribuzione del punteggio per la medesima classe di concorso, posto di
insegnamento, profilo professionale per il quale abbiano prestato servizio
nell’anno scolastico 2008/2009. Tale possibilità è l’unico strumento per evitare
che beneficiari del decreto con un punteggio inferiore, possano scavalcare in
graduatoria, a seguito dei benefici concessi dal decreto, coloro che hanno
dovuto accettare nomine che non garantivano la continuità di servizio nella
graduatoria preferita;
4.
in considerazione del
fatto che per il personale ATA è prevista la valutazione del servizio in base ai
mesi di effettiva prestazione, occorre prevedere l’attribuzione dello stesso
punteggio dell’anno precedente (art. 1 – comma 6 del DM
82) anche a chi ha “dovuto accettare nomina come personale ATA per il
corrente anno scolastico solo “fino al termine dell’attività didattica” e
nell’anno scolastico 2008/2009 aveva , invece, fruito di nomina fino al 31
agosto. Ciò per evitare disparità di trattamento rispetto a chi, nella stessa
situazione per l’a.s. 2008/2009, non ha potuto avere alcuna nomina nel corrente
anno scolastico e, quindi, fruirà della valutazione pari a quella dell’anno
precedente;
5.
considerare destinatari
dei benefici previsti dal citato D.M. anche coloro che a seguito di
conciliazione o di giudicato giurisdizionale favorevole abbiano avuto il
riconoscimento giuridico della nomina;
6.
concordare con l’INPS una
normativa per la disoccupazione che consenta, a coloro che nel corrente anno
scolastico maturino soltanto supplenza per uno spezzone, di avere una sorta di
conguaglio economico attraverso l’indennità di disoccupazione, attualmente non
previsto.