PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 134 DEL 25/9/2009 SUL PRECARIATO

Nel pomeriggio del 26 ottobre 2009 si è svolto al MIUR un incontro con all’o.d.g. “Problematiche relative all’applicazione del decreto legge 134 del 25/9/2009 sul precariato”.

L’Amministrazione ha illustrato la situazione delle domande finalizzate ad ottenere la precedenza assoluta prevista dal D.M. 82, registrate entro le ore 11,00 della mattinata del 26, termine ultimo di registrazione a sistema.

Sono pervenute complessivamente 21.821 domande.

Di tali domande sono state classificate anomale, perché non in possesso del requisito previsto dal decreto legge 134 del 25/9/2009, 5.278 domande.

L’Amministrazione ha giustificato tale numero macroscopico di anomalie anche in considerazione del fatto che taluni aspiranti potrebbero aver presentato domanda in considerazione dei contenuti degli emendamenti che il Parlamento sta apportando al decreto legge del 25 settembre.

Ovviamente le domande che saranno inserite nell’elenco saranno soltanto quelle di coloro che sono in possesso dei requisiti inizialmente previsti dal decreto.

Sarà successivamente contemplata e adeguatamente pubblicizzata una specifica riapertura dei termini destinata a coloro i quali siano in possesso del requisito previsto nel testo del decreto legge, a seguito della definitiva approvazione parlamentare.

Il MIUR ha, inoltre, consegnato una bozza di circolare dell’INPS avente per oggetto “Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)”.

Lo SNALS-CONFSAL ha illustrato una serie di problemi anche a seguito di quelli per cui lo SNALS-CONFSAL aveva inviato già in data 6 ottobre un’apposita nota avente per oggetto. “Richiesta di chiarimenti DM 82”; ha evidenziato che la posizione del nostro sindacato è quella di evitare possibili contenziosi o disparità di trattamenti.

Ha avanzato, tra l’altro, le seguenti richieste:

1.    chiarire che quanto previsto all’art. 1 – punto 3) “…. rientra tra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie provinciali opzionali aggiuntive” deve essere valido, sempre per le provincie di accodamento, anche nei confronti di coloro che, avendo rilasciato delega all’amministrazione, non hanno poi assunto servizio e, quindi, sottoscritto il contratto;

2.    considerare destinatari dei benefici previsti dal citato D.M. anche coloro che hanno prestato per l’a.s. 2008/2009 servizio quali ITI e che, a seguito di giudicato giurisdizionale favorevole ad altri aspiranti, abbiano perso  attualmente tale qualifica;

3.    prevedere per coloro che, a seguito dell’effetto della contrazione delle disponibilità di posti, non abbiano potuto sottoscrivere un contratto per la stessa classe di concorso, posto d’insegnamento o profilo professionale, ma che abbiano sottoscritto contratto per altra fattispecie, la possibilità di fruire, a domanda, dell’attribuzione del punteggio per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale abbiano prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009. Tale possibilità è l’unico strumento per evitare che beneficiari del decreto con un punteggio inferiore, possano scavalcare in graduatoria, a seguito dei benefici concessi dal decreto, coloro che hanno dovuto accettare nomine che non garantivano la continuità di servizio nella graduatoria preferita;

4.    in considerazione del fatto che per il personale ATA è prevista la valutazione del servizio in base ai mesi di effettiva prestazione, occorre prevedere l’attribuzione dello stesso punteggio dell’anno precedente (art. 1 – comma 6 del DM  82) anche a chi ha “dovuto accettare nomina come personale ATA per il corrente anno scolastico solo “fino al termine dell’attività didattica” e nell’anno scolastico 2008/2009 aveva , invece, fruito di nomina fino al 31 agosto. Ciò per evitare disparità di trattamento rispetto a chi, nella stessa situazione per l’a.s. 2008/2009, non ha potuto avere alcuna nomina nel corrente anno scolastico e, quindi, fruirà della valutazione pari a quella dell’anno precedente;

5.    considerare destinatari dei benefici previsti dal citato D.M. anche coloro che a seguito di conciliazione o di giudicato giurisdizionale favorevole abbiano avuto il riconoscimento giuridico della nomina;

6.    concordare con l’INPS una normativa per la disoccupazione che consenta, a coloro che nel corrente anno scolastico maturino soltanto supplenza per uno spezzone, di avere una sorta di conguaglio economico attraverso l’indennità di disoccupazione, attualmente non previsto.

 

 Per la provincia di Verona sono state presentate 78  domande. 37 non presentano alcuna anomalia mentre ben 41 sono state classificate anomale, perché non in possesso del requisito previsto dal decreto legge 134 del 25/9/2009.