Prima posizione Art.2
Sequenza contrattuale 25/7/2008
Il MIUR - Dipartimento per
l’istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V - con
la nota
prot. n. 15963/dgpers/V del 21 ottobre 2009, inviata ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti degli Uffici scolastici, ha
fornito le indicazioni operative
per l’a.s. 2009/2010 ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica
al personale ATA, ai sensi dell’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/08.
Nel
rinviare al testo completo della nota suddetta si riportano, qui di seguito,
sinteticamente, le parti più importanti:
·
in applicazione delle
disposizioni a carattere permanente diramate per gli anni scolastici precedenti
(prot. 23654 del 13.12.2007; prot. 15111 del 18.10.2008), le posizioni
economiche già attribuite in precedenza, (ai sensi dell’art. 7 ccnl/2005 e
dell’art. 2 seq. cont.le 25.7.08), che si rendono nuovamente disponibili al 1°
settembre 2009 devono essere conferite, per surroga, al personale
collocato nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 dell’Accordo
nazionale 20 ottobre 2008;
·
i soggetti beneficiari sono
quelli collocati in posizione utile, nell’ambito del contingente
aggiuntivo del 5% di ciascun profilo professionale e cioè degli aspiranti che
hanno superato il corso di formazione previsto dal richiamato articolo;
·
nell’ipotesi in cui
l’aliquota del 5% risulti esaurita, si procede al conferimento delle posizioni
economiche a favore del personale collocato oltre il citato contingente
aggiuntivo. Di conseguenza, per il personale in questione viene avviato il corso
di formazione disciplinato dall’articolo 7 del citato Accordo nazionale del 2008
nonché dalla contrattazione integrativa regionale;
·
i nominativi dei beneficiari
per scorrimento di graduatoria, ivi compresi quelli collocati oltre il
contingente del 5%, devono essere
immediatamente comunicati, a cura dell’Ufficio provinciale, al dirigente
scolastico della sede di servizio, per l’inserimento dello stesso personale nel
piano annuale delle attività dell’istituzione scolastica, formulato dal DSGA ai
sensi dell’articolo 53 del vigente CCNL, per l’espletamento delle ulteriori e
più complesse mansioni;
·
nell’ipotesi in cui il
soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra
provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a
favore dell’aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della
medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi
da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata
attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio
della provincia di ultima titolarità;
·
per rispondere alle legittime
aspettative del personale interessato ed al fine di garantire la sollecita
conclusione delle attività di formazione, ivi comprese quelle eventualmente
attinenti il decorso anno scolastico, i destinatari della nota in commento
debbono adottare ogni opportuna iniziativa affinché gli elenchi dei beneficiari
possano essere sollecitamente
trasmessi al MEF, per la corresponsione dei conseguenti emolumenti retributivi;
·
vanno segnalate al
sopraccitato Ufficio V del Miur eventuali anomalie che dovessero essere
riscontrate in merito al riconoscimento del beneficio in parola, a favore del
personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° settembre scorso, nel contesto
della definizione del trattamento pensionistico.