Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità)

 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9/9/08 - Circolare INPS

 

L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

L’INPS, con la Circolare n. 112 del 15/10 u.s., in merito a quanto sopra esposto, ha precisato che:

Inseriamo il testo della suddetta circolare, evidenziando che, stante la condivisione della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il contenuto della stessa, a nostro parere, è applicabile anche al personale della scuola.