Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità)
Sentenza
del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9/9/08 - Circolare INPS
L’art. 40, lett. c, del d.lgs.
151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente
possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente”.
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha
dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a
beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere
ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel
caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice
non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata
in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento
giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, ha
ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri
anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
L’INPS, con la
Circolare n. 112 del 15/10 u.s., in merito a quanto sopra esposto, ha
precisato che:
il nuovo indirizzo
maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche
alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell’art. 40 sopra citato, ai
sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi
giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente
impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma;
in caso di parto
plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), anche nell’ipotesi di madre
casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore
aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi
dopo il parto.
Inseriamo il testo della suddetta circolare, evidenziando che, stante la
condivisione della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato da parte del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il contenuto della
stessa, a nostro parere, è applicabile anche al personale della scuola.