Trattamento economico spettante nei giorni di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero

 

Art. 71 d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 – Trattamento economico spettante nei giorni di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero

A seguito di numerose richieste pervenute in merito a quanto pubblicato nella rubrica “L’esperto risponde” di Azienda Scuola – ITALIA OGGI del 21/7 u.s., nella quale è riportato che la convalescenza è salva dai tagli di stipendio previsti dall’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a patto che sia legata al ricovero ospedaliero, si segnala che la fattispecie è stata rappresentata col parere n. 2/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) al comune di Erba.

In tale parere, tra l’altro, per quanto riguarda il trattamento economico spettante nei giorni di convalescenza  conseguenti a ricovero ospedaliero, nel rinviare a quanto affermato nel precedente parere n. 53/2008, viene fatto presente che per effetto del rinvio alla contrattazione collettiva il regime previsto per il ricovero ospedaliero debba ricomprendere anche il periodo di convalescenza post ricovero, laddove esista la specifica regolamentazione da parte del Contratto Collettivo del relativo Comparto.

 

Nel merito si evidenzia che nel CCNL Scuola 29/11/07 non è previsto quanto precettato nel parere sopra citato.

 

 

Art. 17 d.l. 78/2009 - Precisazioni in merito alla abrogazione del comma 5 dell’art. 71 della legge 133/2008

L’art. 17, comma 23, lett. d), del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 dispone l’abrogazione del comma 5 dell’art. 71 della legge n. 133/2008, ove era previsto che le assenze dal servizio non erano equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa.

A seguito di richieste di chiarimenti sulla suddetta abrogazione, che concerne le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 2/7/09, si precisa che per il personale della scuola la non incidenza delle assenze (malattia, ecc.) riguarda solo l’attribuzione del compenso accessorio derivante dalla contrattazione integrativa d’istituto prevista dall’art. 6, comma 2, lett. l).