Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.)

 I 1 luglio 2009, presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto si è svolto l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.)concernente le Utilizzazioni e  le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2009/10.

       Sono presenti

 

       Lo Snals in sede di esame della proposta dell’Amministrazione ha avanzato tre proposte di migliorative:

  1. allargare anche ai docenti neoimmessi in ruolo trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta, la possibilità di chiedere l’utilizzazione;

  2. dare la possibilità ai docenti dell’area AD03 in esubero di essere utilizzati in altre classi di concorso rispetto a quella di titolarità se in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso;

  3. consentire agli ITP ed agli assistenti di cattedra di poter essere utilizzati in ordini e tipi di scuole prive di queste figure anche in altre province.

La discussione che ne é seguita ha portato al seguente accoglimento delle tre le proposte:

-          all’art, 4 punto 4:   Parimenti possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno, anche se     non in possesso del titolo di specializzazione, i docenti neo immessi in ruolo su posto comune di ogni ordine e grado, trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta con domanda di movimento.”

 -           all’art. 7 punto 8:    I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari nelle classi di concorso delle tabelle C e D (Insegnati tecnico pratici e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, devono essere utilizzati, anche d’ufficio, su  posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio di accesso”.

 -          all’art. 10:              con l’inserimento dell’utilizzo in ordini e tipologie di scuole che non prevedono tali figure professionali, anche in altra provincia degli ITP e degli assistenti di cattedra

Si riportano di seguito le più significative novità introdotte nel CIR 2009/10:

 Art. 2

Termine di presentazione delle domande di  utilizzazione e  assegnazione provvisoria

 

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria  devono essere prodotte:

·         entro il  10 luglio 2009 da parte dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, del personale educativo e dei docenti di religione  ;

·         entro il 24 luglio 2009 da parte dei docenti della scuola  secondaria di primo grado;

·         entro il  4 agosto 2009  da parte del personale ATA .

 

 

Art. 3

Personale avente titolo alla proroga su posti di sostegno

 

1.      Sono   disposte  d’ufficio, su posti disponibili di sostegno,  le  proroghe delle  utilizzazioni nei confronti delle seguenti categorie :

a)      docenti titolari D.O.S. (dotazione organica di sostegno istituti di secondo grado);

b)      docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;

c)      docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.

I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell’impegno  assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d’ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di  posti.  

        Nel caso in cui il numero docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI sottoscritto il 26.6.2009, avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti dello stesso alunno/alunni diversamente abili. 

 Art. 4

Docenti  destinatari delle utilizzazioni su posto di sostegno

2.       I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità l’assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima preferenza, possono chiedere l’utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, con priorità, nel caso ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni.

3.      I docenti titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione, purché siano stati trasferiti in quanto soprannumerari, hanno titolo a chiedere l’utilizzazione anche su posti di sostegno.

4.      Parimenti possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno, anche se non in possesso del titolo di specializzazione, i docenti neo immessi in ruolo su posto comune di ogni ordine e grado, trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta con domanda di movimento.

       ….

 Art. 7

Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità e per l’utilizzazione del personale

      

8.       I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari nelle classi di concorso delle tabelle C e D (Insegnati tecnico pratici e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, devono essere utilizzati, anche d’ufficio, su  posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio di accesso. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.

Art. 8

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo  grado

 

1.      Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado,  residuate dalle operazioni a carattere provinciale, (comprese le ore di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale, e di approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad incrementare l’orario del tempo prolungato fino a 40 ore), sono restituite alla disponibilità delle scuole.

2.      Tali ore possono essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario e, successivamente come ore aggiuntive in eccedenza all’orario d’obbligo (18 ore) e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili dovranno essere attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

3.      Le operazioni di assegnazione delle ore residue indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli analoghi contratti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie d’istituto.

 

 

Art. 10

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero 

 

Ai sensi dell’art. 2 del CCNI, commi 9 e 10,  si evidenzia la possibilità di utilizzare gli Insegnanti Tecnico Pratici  in esubero, compresi gli ITP e gli assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, anche per le attività previste in ordini e tipologie di scuole, anche di altra provincia,  i cui ordinamenti non contemplano tali figure professionali.

 

 Art. 11

Assegnazioni provvisorie nell’area metropolitana di Venezia

 

Ai sensi dell’ art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 26.6.2009 i docenti titolari in scuole del Comune di Venezia, possono richiedere l’assegnazione provvisoria, nell’ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:

da centro storico  a  isole o  terraferma;

da isole a centro storico o terraferma ;

da terraferma a centro storico o isole.

 

 

Art.19

Criteri e modalità per la sostituzione del D. S. G. A. su posti vacanti e/o disponibili

per tutto l’anno scolastico

 

1.      La sostituzione del DSGA su posti vacanti e disponibili avviene secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 56 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, tenendo conto della procedura descritta dal 3° comma dell’art. 47 citato.

 

Si allega: