DECRETO LEGGE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL C.D.M.DEL 26/6 U.S.

NOVITÀ PER il PERSONALE DELLA SCUOLA

ASSENTE PROVVEDIMENTO PER PRECARI

 

Il 26 giugno u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 78  (Tremonti ter) recante disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi economica, il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la stabilizzazione della finanza pubblica, nonché proroga di termini previsti da disposizioni legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

In tale testo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

All’art. 17 sono state apportate le seguenti modifiche agli artt. 71 e 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che riguardano il personale della scuola:

 

Modifiche e integrazioni apportate all’art. 71 della L. 133/2008, dal comma 23 dell’art. 17 del decreto legge

-    al comma 2, dopo le parole: “Mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica” sono aggiunte le seguenti: “o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”. Viene così confermato quanto già precisato con la circolare della Funzione Pubblica n. 7/2008;

-    al comma 3 è soppresso il secondo periodo che disponeva “le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, sono dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi”. Pertanto, si ritorna alle fasce orarie previste dal CCNL e cioè dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 (art. 17, comma 14);

-    il comma 5 è abrogato. Conseguentemente, le assenze dal servizio sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa alla pari delle assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, della fruizione dei permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di Giudice Popolare, nonché le assenze previste dall’art. 4, comma 1, Legge 8/3/2000, n. 53 (3 giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente), e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 5/2/1992, n. 104 (2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino in alternativa al prolungamento di astensione facoltativa; 3 giorni di permesso mensile per assistere disabile in situazione di gravità parente o affine entro il 3° grado).

     Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in questione;

-    dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 5-bis - Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle Aziende sanitarie Locali. 5-ter - ... omissis...  -

     Alla luce di quanto sopra disposto viene meno per le scuole l’obbligo del pagamento delle visite fiscali disposte in attuazione dell’art. 71, comma 3, della legge 133/2008.

 

Si evidenzia, infine, che nel testo del D.L. non è presente il provvedimento relativo al personale precario docente ed ATA di cui abbiamo dato anticipazioni nelle news del 25 giugno u..s. ma abbiamo appreso che la disposizione suddetta sarà oggetto di apposito emendamento di iniziativa governativa nell’iter di approvazione del decreto.

La Segreteria Generale dello Snals - Confsal seguirà con particolare attenzione l’iter parlamentare vigilando sulla puntuale attuazione dell’impegno preso dal Ministro Gelmini a tutela del personale precario.