O.M. PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA

 

Il MIUR ha diffuso la nota prot. 3837 del 23 marzo 2009 avente per oggetto: Trasmissione della O.M. n. 36 del 23 marzo 2009 prot. A00DIGPER 3812 relativo alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2009-2010.

A tale nota sono allegati la O.M. n. 36, in corso di registrazione, e gli allegati D .

Le domande di mobilità di tutto il personale docente di religione cattolica, corredate dalla prevista certificazione dei titoli posseduti e dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano di destinazione, possono essere prodotte nel termine compreso tra il 30 marzo e il 28 aprile 2009.

I movimenti di tale personale, effettuati in applicazione dell’art. 37/bis del CCNI del 12 febbraio 2009, relativo alla mobilità per l’a.s. 2009-2010, saranno pubblicati in data 30 giugno 2009.

L’eventuale richiesta di revoca delle domande può essere effettuata entro il termine del 15 giugno 2009.

Come è noto, il personale docente di religione cattolica, immesso nei ruoli ai sensi della legge 186/2003 è titolare di organico regionale articolato per diocesi ed è stato al momento dell’assunzione utilizzato, previa intesa tra il Direttore Generale dell’USR di titolarità e l’ordinario diocesano competente.

Gli insegnanti di religione cattolica, che abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo con l’a.s. 2008/2009, possono produrre domanda di mobilità territoriale per mutare diocesi di appartenenza nell’ambito della regione di titolarità.

Gli insegnanti di religione cattolica, che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità giuridica in ruolo con l’a.s. 2008/2009, possono produrre domanda di mobilità territoriale per cambiare regione di titolarità e ottenere, in conseguenza, assegnazione al contingente di una nuova diocesi.

Per quanto attiene la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica la stessa può essere effettuata soltanto dopo aver superato il periodo di prova e per chiedere di cambiare il settore formativo per l’insegnamento della religione cattolica.

Le domande, indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità, vanno presentate presso la scuola di servizio; le domande possono esser effettuate soltanto con l’utilizzo dell’apposito modulo previsto dalla O.M. per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Il mancato utilizzo dello specifico modulo rende nulla la domanda presentata.

I moduli-domanda previsti sono i seguenti:

          -   Allegato TR1 (trasferimenti)

          -   Allegato PR1 (passaggi)

         -    Allegato TR2 (trasferimenti)

           -   Allegato PR2 (passaggi)

 

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli va effettuata ai sensi della tabella allegata al CCNI sottoscritto il 12/2/2009, con le precisazioni e le esclusioni nella valutazione dei titoli previste dettagliatamente nell’art. 4 della O.M.

Il servizio prestato nell’insegnamento di religione cattolica dopo il 1° settembre 1990 senza il previsto titolo di qualificazione non è valutabile.

I docenti di religione cattolica possono esprimere preferenze per un massimo di cinque diocesi situate nella regione di appartenenza ed eventualmente in un’altra regione.