ASSENZE APPLICAZIONE ART. 71 L. 133/08

 

Si è svolto nella tarda serata del 5 marzo 2009 un incontro al MIUR relativo alla trattenuta sulle assenze in applicazione dell’art. 71 della legge 133/08.

Lo SNALS-Confsal ha dichiarato che tale disposto normativo non è da applicarsi sulla retribuzione professionale docente, sul compenso accessorio degli ATA e sull’indennità di direzione dei DSGA, poiché tali emolumenti, fissi e continuativi, sono di fatto da considerarsi assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Tali compensi sono da ritenersi come specifiche indennità di comparto, non assoggettabili a tali trattenute, in analogia a quanto già chiarito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per il personale del comparto Enti Locali (nota 3180 C1Pers del 9/10/2008).

Inoltre, la delegazione dello  Snals Confsa ha stigmatizzato il fatto che le scuole stanno comunicando al MEF, ai fini delle trattenute, anche le assenze durante le ore eccedenti in classi collaterali conferite per l’intero anno scolastico, nonché l’indennità per funzioni superiori corrisposta all’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA. Tale assunto, a parere dello SNALS-Confsal, non è legittimo in quanto tali compensi sono corrisposti per 13 mensilità, e quindi, a maggior ragione, assimilabili allo stipendio fondamentale.

Il dott. Giampaolo Pilo, in rappresentanza dell’Amministrazione, pur condividendo alcune delle questioni poste dal nostro Sindacato (ore eccedenti e indennità di funzioni superiori), ed alcune proposizioni delle altre OO.SS., si è riservato una risposta dopo i contatti con il MEF; in tal senso è stata preannunciata una nuova riunione non appena sarà più chiara la posizione del MEF sull’intera materia, con riferimento allo specifico comparto del personale della scuola.