PERMESSI ORARI PER ACCOMPAGNAMENTO A VISITE MEDICHE O TERAPIE DI SOGGETTO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RICOVERATO IN CASA DI RIPOSO

 

INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Come è noto, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa,il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, la possibilità di fruire di permesso mensile a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Pertanto, il dettato normativo preclude la concessione dei permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività ispettiva, con Interpello n. 13/2009 del 20/2/2009, prot. n. 25/I/0002602, ha risposto alla istanza di interpello proposta dall’ANCI per conoscere se i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura ed affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di riposo.

Nella fattispecie prospettata, secondo il Ministero, avviene una interruzione del ricovero poiché la struttura non garantisce l’assistenza del disabile nelle ore di uscita per visite specialistiche o per terapie. Quindi, in tali casi ricorrendo agli altri presupposti di legge va riconosciuto il diritto ai permessi. Tuttavia, il fruitore dei permessi dovrà produrre apposita documentazione rilasciata dalla competente struttura.

Allegato: Testo dell’interpello in commento.