PERMESSI ORARI PER
ACCOMPAGNAMENTO A VISITE MEDICHE O TERAPIE DI SOGGETTO DISABILE IN SITUAZIONE DI
GRAVITÀ RICOVERATO IN CASA DI RIPOSO
INTERPELLO DEL
MINISTERO DEL LAVORO
Come è noto, l’art. 33, comma
3, della legge n. 104/92 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa,il
lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine
entro il terzo grado, la possibilità di fruire di permesso mensile a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. Pertanto, il dettato normativo preclude la concessione dei permessi nel
caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.
Il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività
ispettiva, con Interpello n. 13/2009 del 20/2/2009, prot. n. 25/I/0002602, ha
risposto alla istanza di interpello proposta dall’ANCI per conoscere se i
permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non
garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della
struttura ed affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per
tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di
riposo.
Nella fattispecie
prospettata, secondo il Ministero, avviene una interruzione del ricovero poiché
la struttura non garantisce l’assistenza del disabile nelle ore di uscita per
visite specialistiche o per terapie. Quindi, in tali casi ricorrendo agli altri
presupposti di legge va riconosciuto il diritto ai permessi. Tuttavia, il
fruitore dei permessi dovrà produrre apposita documentazione rilasciata dalla
competente struttura.
Allegato:
Testo
dell’interpello in commento.