cessazione dal servizio a partire dall’1.09.2009 dei Dirigenti Scolastici.

            La Direzione Generale con nota prot. 1642/C2a del 16.2.2009, trasmessa in data 20 c. m., relativa all'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, del D.L. n. 112 del 25.6.2008 per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei Dirigenti Scolastici fornisce chiarimenti in merito all’applicazione in Veneto della direttiva ministeriale n. 13 del 2.02.2009.   

            Tale direttiva ha regolamentato in via generale la materia di cui all’art. 72, commi 7 e 11, del Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge n. 133 del 5.8.2008.

Ÿ           Il comma 7 del citato art. 72 ha reso facoltativo l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, delle istanze di permanenza in servizio per un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Ÿ           Il comma 11 ha dato facoltà, sempre all’Amministrazione di appartenenza, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni.

 

            Vediamone la ricaduta nella nostra regione:     

            Art. 72, comma 7, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 

Il MIUR ha disposto che per accogliere eventuali domande di permanenza in servizio fino al sessantasettesimo anno di età, dovranno essere presi in considerazione dalla Direzione Generale Regionale competente i seguenti elementi:

a)      scadenza del contratto in essere con il dirigente richiedente

b)      insussistenza di una situazione di soprannumero organico

c)      consistenza e qualità del servizio prestato.

Tenendo conto sia dei posti attualmente vacanti e disponibili, sia delle domande di recesso pervenute, sia dei provvedimenti assunti dalla Regione in tema di dimensionamento scolastico, per il prossimo anno scolastico 2009/2010 il numero dei Dirigenti Scolastici in servizio dovrebbe essere inferiore al numero delle istituzioni scolastiche esistenti,

Pertanto, la Direzione Generale dell’USR/V potrebbe non accogliere, con provvedimento motivato, domande di permanenza in servizio fino ai 67 anni di età, solo se presentate da Dirigenti Scolastici, il cui contratto risulti essere in scadenza il 31.8.2009.

In questo caso la Direzione si riserva di formalizzare un’eventuale decisione di tale tipo nei confronti del solo personale interessato entro un termine ragionevolmente breve, ricordando però che in questo caso non occorre rispettare alcun termine di preavviso.

            Art. 72, comma 11, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008

            Il MIUR ha disposto che la Direzione Generale Regionale potrà assumere l’eventuale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro solo in presenza delle seguenti condizioni:

1)      sussistenza di una situazione di soprannumero organico

2)      valutazione negativa del servizio prestato, a seguito della procedura di garanzia prevista dall’art. 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’area V della dirigenza.

            Per questi motivi, la Direzione Generale del Veneto procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni unicamente per i dirigenti scolastici per i quali si sia conclusa la procedura di cui al punto 2) e nel rispetto del termine di preavviso.