cessazione dal servizio a partire dall’1.09.2009 dei Dirigenti Scolastici.
La Direzione Generale con
nota prot. 1642/C2a del 16.2.2009, trasmessa in
data 20 c. m., relativa all'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, del D.L. n.
112 del 25.6.2008 per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei Dirigenti
Scolastici fornisce chiarimenti in merito all’applicazione in Veneto della
direttiva ministeriale n. 13 del 2.02.2009.
Tale direttiva ha
regolamentato in via generale la materia di cui all’art. 72, commi 7 e 11, del
Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge n. 133 del 5.8.2008.
Il
comma 7 del citato art.
Il
comma
Vediamone la ricaduta nella nostra regione:
Art. 72, comma 7, del Decreto
Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008
Il MIUR ha disposto che per
accogliere eventuali domande di permanenza in servizio fino al sessantasettesimo
anno di età, dovranno essere presi in considerazione dalla Direzione Generale
Regionale competente i seguenti elementi:
a)
scadenza del contratto in essere con il dirigente richiedente
b)
insussistenza di una situazione di soprannumero organico
c)
consistenza e qualità del servizio prestato.
Tenendo conto sia dei posti
attualmente vacanti e disponibili, sia delle domande di recesso pervenute, sia
dei provvedimenti assunti dalla Regione in tema di dimensionamento scolastico,
per il prossimo anno scolastico 2009/2010 il numero dei Dirigenti Scolastici in
servizio dovrebbe essere inferiore al numero delle istituzioni scolastiche
esistenti,
Pertanto, la Direzione Generale
dell’USR/V potrebbe non accogliere, con provvedimento motivato, domande di
permanenza in servizio fino ai 67 anni di età, solo se presentate da Dirigenti
Scolastici, il cui contratto risulti essere in scadenza il 31.8.2009.
In questo caso la Direzione si
riserva di formalizzare un’eventuale decisione di tale tipo nei confronti del
solo personale interessato entro un termine ragionevolmente breve, ricordando
però che in questo caso non occorre rispettare alcun termine di preavviso.
Art. 72, comma 11, del Decreto
Legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008
Il MIUR ha disposto che
1)
sussistenza di una situazione di soprannumero organico
2)
valutazione negativa del servizio prestato, a seguito della procedura di
garanzia prevista dall’art. 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’area V della dirigenza.
Per questi motivi,