ART. 71 D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008

PARERE N. 2/2009 DELL’UPPA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) con il parere n. 2/2009 ha fornito un ulteriore chiarimento sulle modalità attuative dei controlli del personale assente dal servizio per malattia la cui disciplina è stata riformulata dall’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

Tale chiarimento riguarda le procedure da seguire qualora il dipendente si assenti per patologie depressive che sono state dichiarate dal medico curante convenzionato con l’Azienda Sanitaria Locale, incompatibili con l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Nel merito della questione sopracitata l’UPPA ha precisato che:

·          l’art. 71, comma 3, della L. 133/2008, dispone che l’Amministrazione non può esimersi dal disporre una visita fiscale per l’accertamento dello stato morboso denunciato. La stessa disposizione, tuttavia, prevede che l’avvio della richiesta della visita fiscale, anche di un solo giorno, sia contemperata ad esigenze funzionali ed organizzative. Come riportato nella circolare della Funzione Pubblica n. 7/2008, questo significa che la richiesta di sottoporre a visita fiscale il dipendente è obbligatoria, salvo il fatto di non poterla disporre se sussistono particolari impedimenti del servizio del personale che derivino da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata;

·          nel caso prospettato, deve essere considerata la possibilità che l’Amministrazione richieda al dipendente di voler fornire una comunicazione preventiva sui giustificati e documentati motivi in base ai quali si allontana dal domicilio fiscale, cosicché si potrà disporre la richiesta dell’ASL per la visita di controllo, nel corso di tutto il periodo di assenza dovuto alla malattia denunciata.

Si evidenzia, infine, che nel medesimo parere, per quanto riguarda il trattamento economico spettante nei giorni di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, nel rinviare a quanto affermato nel precedente parere n. 53/2008, viene fatto presente che per effetto del rinvio alla contrattazione collettiva il regime previsto per il ricovero ospedaliero debba comprendere anche il periodo di convalescenza post ricovero, laddove esista la specifica regolamentazione da parte del contratto collettivo del relativo comparto.