NOTA INPDAP sul DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE DECISIONI GIURISDIZIONALI AVENTI FORZA DI GIUDICATO

L’Inpdap, con la nota operativa n. 2 del 2 febbraio 2009 ha ricordato che l’art. 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70. comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.”

Inoltre, ribadisce che :

·         il divieto di estensione del giudicato, per l’anno 2008, è stato previsto dall’art. 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito – con modificazioni – nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

·         la riferita disposizione di cui al richiamato articolo 41 ha reiterato un divieto già contenuto in precedenti finanziarie, finalizzato ad evitare l’adozione, da parte delle PP.AA., di provvedimenti per l’estensione nei confronti di terzi estranei alla controversia della efficacia di sentenze passate in giudicato o comunque esecutive;

·         il divieto di estensione non riguarda soltanto le sentenze aventi forza di giudicato, ma anche le sentenze non ancora passate in giudicato, ancorché dotate di immediata esecutività;

·         il divieto in questione trova, quindi, giustificazione nella regola generale stabilita dall’art. 2909 c.c. nonché in evidenti esigenze di carattere finanziario;

·         per completezza di informazione, si riportano le norme che, intervenute nel tempo, hanno disposto il divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali:

 

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA

 

PERIODO

Art. 22, comma 34, della legge 23/12/1994, n. 724

anno 1995

Art. 1, comma 45, della legge 28/12/1995, n. 549

triennio 1996-1998

Art. 24 della legge 17/5/1999, n. 144

triennio 1999-2001

Art. 23, comma 3, della legge 28/12/2001, n. 448

triennio 2002-2004

Art. 1, comma 132, della legge 30/12/2004, n. 311

triennio 2005-2007

Art. 25 del D.L. n. 248/2007 convertito nella legge 28/2/2008, n. 31

anno 2008

Art. 41, co. 6, del decreto-legge n. 207/2008

dal 2009 in poi.

 

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