CONTRATTO PERSONALE ATA SU POSTO VACANTE

Il D.M. 430 del 13/12/2000 prevede che contratti che riguardano le supplenze su un posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre, devono essere stipulati con scadenza 31 agosto (contratto di durata annuale), se invece la supplenza riguarda un posto vacante ma non disponibile (ad esempio posti dell'organico di fatto, distacchi, ecc.) il contratto deve essere stipulato fino alla data del 30 giugno (termine delle attività didattiche). Ciò nonostante, il MIUR, con nota n. 1395 del 28/07/2005 ha precisato che con il personale assunto attingendo alle graduatorie d'istituto il contratto deve essere stipulato fino al 30 giugno, anche se riferito a posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

Lo SNALS ha predisposto un'azione legale per tutelare i colleghi ATA assunti come supplenti su posti vacanti e disponibili al 31 dicembre, e nominati dai dirigenti scolastici dalla graduatoria d'istituto fino al 30 giugno, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie permanenti e degli elenchi provinciali.

Il ricorso tende ad ottenere l'estensione del contratto ai mesi di luglio e agosto, fondamentali per il raggiungimento del requisito d'accesso alle graduatorie permanenti (24 mesi di servizio).

Tale ricorso riguarda non solo le supplenze del corrente anno scolastico 2008/09, ma anche quelle degli anni scorsi.

Le istanze di conciliazione e le sentenze dei tribunali del lavoro di varie province stanno dando ragione ai ricorrenti.