RICHIESTA DI RINUNCIA AGLI EFFETTI PENSIONISTICI DEL PROVVEDIMENTO DI RISCATTO

NOTA OPERATIVA INPDAP

L’INPDAP, con la Nota Operativa n. 48 del 17/12/08, ha fornito chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle richieste di rinuncia totale o parziale di periodi ammessi a riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere, finalizzate ad evitare, in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, l’utilizzo della disposizione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l’art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.

In tale nota viene:

-   confermata la possibilità di rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato;

-   evidenziato che gli effetti della rinuncia operano esclusivamente sotto il profilo pensionistico;

-   precisato che l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11, del citato art. 72, ancorché l’interessato abbia successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.