RICHIESTA
DI RINUNCIA AGLI EFFETTI PENSIONISTICI DEL PROVVEDIMENTO DI RISCATTO
NOTA
OPERATIVA INPDAP
L’INPDAP, con la Nota Operativa n. 48 del 17/12/08, ha fornito
chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle richieste di rinuncia
totale o parziale di periodi ammessi a riscatto anche dopo l’integrale
pagamento del relativo onere, finalizzate ad evitare, in presenza di
un’anzianità contributiva di 40 anni, l’utilizzo della disposizione relativa
alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l’art. 72,
comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella
Legge 6 agosto 2008 n. 133.
In tale nota viene:
- confermata la
possibilità di rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche dopo
l’integrale pagamento del relativo onere a condizione che il periodo riscattato
non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione
e senza possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato;
- evidenziato che gli
effetti della rinuncia operano esclusivamente sotto il profilo pensionistico;
- precisato
che l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di
cui al comma 11, del citato art. 72, ancorché l’interessato abbia
successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli
fini del calcolo della propria pensione.