Statuto
Indice
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 -
Costituzione e principi
Art. 2 -
Finalità
Art. 3 -
Tesseramento
Art. 4 -
Tutela degli iscritti
Art. 5 -
Elezioni interne
Art. 6 -
Incompatibilità
Art. 7 -
Garanzia e propaganda
Art. 8 -
Accertamento di irregolarità
Art. 9 -
Convocazione degli organi centrali e periferici
Art. 10 -
Cooptazione e durata
Titolo II
Strutture del sindacato
Art. 11 -
Organizzazione periferica
Art. 12 -
Delegato
Art. 13 -
Organi distrettuali
Art. 14 -
Organi provinciali
Art. 15 - Funzione degli organi pro-vinciali
Art. 16 - Consiglio provinciale
Art. 17 - Segretario e segreteria pro-vinciale
Art. 18 - Collegio provinciale dei sindaci
Art. 19 - Collegio provinciale dei probiviri
Art. 20 - Elezione degli organi provinciali
Art. 21 - Organi regionali
Art. 22 - Congresso regionale
Art. 23 - Consiglio regionale
Art. 24 - Segretario regionale
Art. 25 - Segreteria regionale
Art. 26 - Collegio regionale dei sindaci
Art. 27 - Conferenza dei segretari provinciali
Art. 28 - Norma transitoria
Art. 29 - Organi nazionali
Art. 30 - Congresso nazionale
Art. 31 - Convocazione congresso nazionale
Art. 32 - Delegati al congresso nazionale
Art. 33 - Convocazione straordinaria del congresso nazionale e della assemblea
provinciale
Art. 34 - Consiglio nazionale
Art. 35 - Composizione del consiglio nazionale
Art. 36 - Comitato centrale
Art. 37 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e Ufficio del Comitato Centrale
Art. 38 - Segretario generale
Art. 39 - Segreteria generale
Art. 40 - Conferenza dei segretari provinciali e regionali
Art. 41 - Organo di stampa
Art. 42 - Organizzazione centrale
Art. 43 - Collegio nazionale dei sindaci
Art. 44 - Collegio nazionale dei probiviri
Art. 45 - Commissione di vigilanza (Abrogato)
Titolo III
Organizzazione dei settori
Art. 46 - Settori del sindacato
Art. 47 - Consulta provinciale di settore
Art. 48 - Organi nazionali di settore
Titolo IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49 - Bilancio nazionale
Art. 50 - Bilancio provinciale e regionale
Art. 51 - Patrimonio
Titolo V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52 -
Modifiche statutarie e regolamento
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Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art.
1
Costituzione e principi
E' costituito con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i
settori del lavoro scolastico pubblico e privato.
Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).
Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi della scuola e di quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e,
in particolare, nel pubblico impiego.
Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia precisa di libertà e di pluralità
democratica.
Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni ed il sistema
pluralistico; rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui
linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.
Lo S.N.A.L.S. è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:
Lo Snals ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di
pubblica utilità.
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Art. 2
Finalità
Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio
dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico.
La ratifica di base è richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.
Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:
Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali,
tributi), alla definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del settore privato.
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Art. 3
Tesseramento
Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della scuola di ogni ordine
e grado, dipendente dallo Stato e dagli Enti Privati, dell'alta
formazione artistica e musicale e delle ricerca, compreso quello
all'estero, e, fino al 31 dicembre 2007, del personale della
scuola dipendente dalle Regioni ed Autonomie Locali, nonché
quello dell'amministrazione scolastica e dell'università e ne
assume la rappresentanza.
Lo Snals-Confsal
imputa per successione le deleghe rilasciate fino al 31 dicembre
2007 intestate allo Snals-Confsal, determinando l'effettivo
passaggio della titolarità delle stesse, come segue:
Hanno titolo all'iscrizione gli appartenenti al personale afferente
ai settori ed ai comitati intersettoriali previsti dall'art.
46 del presente statuto, nonché gli aspiranti a contratti di
lavoro a tempo indeterminato o determinato inerenti i settori
predetti.
Sono soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano all'osservanza
del presente statuto, del regolamento applicativo, dei deliberati
degli organi statutari e che versano la quota annuale di iscrizione.
Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal consiglio nazionale.
Il consiglio nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle
quote di iscrizione fra la segreteria generale, le segreterie
regionali e quelle provinciali
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Art. 4
Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.
In occasione dei congressi, nonché dei consigli chiamati a deliberare fra un congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere
e confrontare le tesi di politica sindacale e scolastica; deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad interpretare
democraticamente e responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del
dissenso alla base ed al vertice.
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Art. 5
Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono elettive.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.
Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate
più liste, il metodo proporzionale.
Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete.
Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli
organi che li hanno eletti.
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Art. 6
Incompatibilità
Le cariche di segretario generale, regionale e provinciale e di membro della segreteria generale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili fra loro e sono incompatibili
con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola dei partiti.
I membri del collegio provinciale, regionale e nazionale dei sindaci e i membri del collegio provinciale e nazionale dei probiviri non possono far parte degli organi deliberanti
ai rispettivi livelli.
Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal consiglio nazionale.
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Art. 7
Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato.
Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato
unitario e da iniziative disgregatrici.
Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative,
ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l'azione del sindacato o ne minacci l'unità organizzativa.
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Art. 8
Accertamento di irregolarità
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi di settore e unitari sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale.
L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a) - b), rispettivamente alla segreteria generale e provinciale.
La dichiarazione di decadenza e la nomina di un commissario straordinario competono:
Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento:
Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato.
Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6 mesi.
Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al collegio nazionale dei probiviri,
nel caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali, e al collegio provinciale dei probiviri nel caso di provvedimenti adottati da organismi provinciali.
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Art. 9
Convocazione degli organi centrali e periferici
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi,
su richiesta delle segreterie e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le segreterie. La riunione relativa deve avvenire
entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.
In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il segretario regionale per gli organi provinciali e il segretario generale per gli organi regionali.
I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti
dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.
Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (consiglio nazionale, consigli regionali e provinciali) e le consulte di settore si riuniscono almeno due volte
l'anno.
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Art. 10
Cooptazione e durata
Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, comitato centrale, consigli regionali e provinciali), nonché nelle consulte di settore provinciali e nazionali, possono
essere cooptati, in situazioni particolari, altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza qualificata di almeno due
terzi degli aventi diritto al voto.
Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica non più di quattro anni.
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TITOLO II
Strutture del Sindacato
Art. 11
Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati.
L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche distrettuali.
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Art. 12
Delegato
Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e della società ed insieme la partecipazione
diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua organizzazione unitaria sul delegato, individuato in ogni unità
scolastica o sede di servizio.
Il delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla segreteria provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche
attraverso la contrattazione decentrata; cura l'informazione e la propaganda; garantisce la partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella
gestione delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento.
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Art. 13
Organi distrettuali
Sono organi distrettuali unitari:
L'assemblea dei delegati, che è formata dai rappresentanti degli iscritti nella scuola del distretto, ha il compito di dibattere i problemi connessi con le unità scolastiche
del territorio, di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche, alle azioni di lotta; di formulare le relative proposte agli organi provinciali.
Il comitato distrettuale è composto da un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei delegati, in numero proporzionale alla rappresentanza di ciascun settore e dai coordinatori
distrettuali di settore.
Alle riunioni del comitato distrettuale partecipano, con solo diritto
di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno
al consiglio scolastico distrettuale, qualora non ne facciano
già parte in qualità di membri effettivi.
Il segretario viene eletto dal comitato distrettuale.
La sezione distrettuale, non necessariamente coincidente con il distretto scolastico, esercita funzioni di promozione, coordinamento ed organizzazione dell'attività sindacale
e tiene i rapporti con le strutture scolastiche e gli enti locali nell'ambito del territorio.
Per la realizzazione della politica scolastica distrettuale, il comitato può costituire gruppi intersettoriali di lavoro per specifici obiettivi di azione.
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Art. 14
Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
Art. 15
Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S..
Gli organi sindacali provinciali interpretano,
sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base
e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale
e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell'ambito della
provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali
corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono
promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi
e i deliberati degli organi centrali.
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Art. 16
Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un massimo di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun settore.
Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti.
I consiglieri nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del consiglio provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti.
Il consiglio provinciale assume la direzione del sindacato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 15; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento,
organizzazione e attività di assistenza e consulenza.
Il consiglio provinciale esercita, altresì, il controllo delle attività dei delegati e degli organi distrettuali, designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle commissioni
che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni all'organizzazione.
Alle riunioni del consiglio provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al consiglio scolastico provinciale, qualora non
ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.
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Art. 17
Segretario e segreteria provinciale
Il consiglio provinciale elegge il segretario provinciale e, con successiva votazione, gli altri membri della segreteria provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9,
in rapporto proporzionale al numero dei consiglieri provinciali. Nel corso della sua prima riunione, la segreteria provinciale elegge, nel proprio seno, un segretario
amministrativo e uno o più vice-segretari.
Il segretario provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità
della segreteria.
Il consiglio provinciale può, altresì, eleggere un presidente che presiede, di norma, i lavori del consiglio.
La segreteria provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il consiglio e gli altri organismi provinciali e
ne esegue le deliberazioni.
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Art. 18
Collegio provinciale dei sindaci
Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre membri effettivi
e di due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci.
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Art. 19
Collegio provinciale dei probiviri
Il collegio provinciale dei probiviri si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi
a quelli esercitati dal collegio nazionale dei probiviri.
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Art. 20
Elezione degli organi provinciali
L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di settori diversi.
Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al congresso nazionale e regionale ed è preparata dall'assemblea degli iscritti.
L'assemblea fa proposte sulle questioni concernenti l'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per la utilizzazione delle risorse
finanziarie in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all'attività provinciale dei settori.
Per ogni organo, gli eletti sono distribuiti per settore, in proporzione alla consistenza numerica di ogni settore.
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Art. 21
Organi regionali
Sono organi regionali:
Art. 22
Congresso regionale
Il congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle assemblee provinciali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale nazionale.
Il congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica
sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali.
Ha il compito, inoltre, di eleggere il consiglio regionale, il collegio regionale dei sindaci.
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Art. 23
Consiglio regionale
Il consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente
diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal congresso regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali,
interagisce con la confederazione di appartenenza.
Il consiglio regionale inoltre:
Il consiglio regionale è costituito in proporzione al numero degli iscritti, secondo quorum differenziati per fasce di consistenza numerica nella misura stabilita dal
regolamento elettorale nazionale, garantendo comunque un consigliere ad ogni provincia.
Nelle regioni autonome della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige, la struttura regionale coincide con quella provinciale.
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Art. 24
Segretario regionale
Il segretario regionale:
Art. 25
Segreteria regionale
La segreteria regionale è composta da:
Nella sua collegialità:
Art. 26
Collegio regionale dei sindaci
Il collegio regionale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci.
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Art. 27
Conferenza dei segretari provinciali
La conferenza dei segretari provinciali è organo deliberante in materia organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali che la segreteria intenda predisporre.
La conferenza dei segretari provinciali, d’intesa con il segretario regionale, coordina le iniziative di carattere regionale che abbiano ricadute a livello provinciale.
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Art. 28
Norma transitoria
Le norme dello statuto relative agli organi regionali, non contemplate nei presenti articoli, saranno oggetto di successive eventuali modifiche o di integrazioni,
con il necessario coordinamento delle norme medesime.
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Art. 29
Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
Art. 30
Congresso nazionale
Il congresso nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del sindacato.
Il congresso ordinario dell'organizzazione - unitario e di settore - è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente statuto.
Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati - i consiglieri nazionali uscenti e i membri dei collegi nazionali dei sindaci e dei probiviri, nonché, nelle sedute
di settore, i membri della consulta uscente.
Il congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori
in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.
Sarà compito del congresso nazionale plenario dei delegati:
Art. 31
Convocazione del congresso nazionale
Il congresso nazionale, annunciato e convocato dal consiglio nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qual
volta sia richiesto a norma del successivo articolo 33.
Il consiglio nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.
La convocazione del congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno 70 giorni prima della data fissata.
All'atto della convocazione del congresso, il consiglio nazionale nomina una commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatorie, garantire e favorire la
libera circolazione delle idee.
Il congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno della metà delle organizzazioni provinciali.
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Art. 32
Delegati al congresso nazionale
I delegati al congresso nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia e con liste separate per settore.
L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale unitaria di base, organizzata dalla segreteria provinciale.
I delegati provinciali al congresso nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle unitarie,
votano sulla base del numero dei soci rappresentati.
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Art. 33
Convocazione straordinaria del congresso nazionale, regionale,
e dell'assemblea provinciale
Il congresso nazionale, il congresso regionale, l’assemblea unitaria di base possono essere convocati, rispettivamente, dal consiglio nazionale, dal consiglio regionale,
dal consiglio provinciale, anche in via straordinaria.
La convocazione in via straordinaria avviene:
Art. 34
Consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali.
Il consiglio nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica, di strutture, di governo e di
stato giuridico.
Il consiglio nazionale elegge il segretario generale, la segreteria generale e il comitato centrale, che ad esso rispondono del loro operato.
Ciascuno dei membri del consiglio nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede periferica.
Il consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al sindacato.
Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne facciano già parte.
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Art. 35
Composizione del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è composto da 150 membri di cui sei sono i coordinatori di settore, in conformità di quanto disposto dall'articolo 48. I restanti sono distribuiti
tra i settori in rapporto alla consistenza degli iscritti di ciascun settore rappresentato in congresso.
L'elezione congressuale del consiglio nazionale si realizza sulla base di liste, nelle quali possono essere inclusi nomi di candidati di tutti i settori.
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Art. 36
Comitato centrale
Il comitato centrale delibera, in via ordinaria, su delega del consiglio nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del consiglio nazionale.
Il comitato centrale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e all'approvazione da parte del consiglio nazionale.
Il comitato centrale ha, in particolare, il compito di:
Il comitato centrale si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni volta che sia convocato dalla segreteria generale o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
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Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale
Le riunioni del Consiglio Nazionale e le riunioni del Comitato Centrale sono dirette da un Ufficio di Presidenza composto:
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale sono eletti nella prima riunione di tali organi,
successiva alla celebrazione del Congresso Nazionale.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale restano in carica sino alla successiva celebrazione
del Congresso Nazionale.
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Art. 38
Segretario generale
Il segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari,
nel rispetto del principio di collegialità, con la segreteria generale, che presiede, dirige e coordina; organizza e coordina tra loro le attività delle commissioni nazionali
di cui all'art. 42; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le segreterie provinciali e regionali.
Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al
fine di valorizzare il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.
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Art. 39
Segreteria generale
La segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del consiglio nazionale e del comitato centrale ed è
convocata periodicamente dal segretario generale su ordine del giorno.
Nel corso della sua prima riunione, essa nomina nel proprio seno, su proposta del segretario generale, un segretario amministrativo e un vice-segretario con funzioni
vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario generale in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
La segreteria è composta dal segretario generale, e da altri membri, fino al massimo di 10, eletti dal consiglio nazionale.
La segreteria generale risponde solidalmente della sua attività al comitato centrale e al consiglio nazionale.
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Art. 40
Conferenze dei segretari provinciali e regionali
Le conferenze dei segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti
in materia organizzativa e consultive nelle altre materie che
la segreteria generale intende sottoporre al parere della base.
Per l'avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata
generale, la segreteria generale è tenuta a sentire il parere
delle conferenze dei segretari provinciali e regionali. La convocazione
delle due conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in
coincidenza con le riunioni del consiglio nazionale.
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Art. 41
Organo di stampa
L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei temi
trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione,
dell'attività sindacale.
La segreteria generale nomina il direttore responsabile e il comitato di redazione.
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Art. 42
Organizzazione centrale
L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite dal comitato centrale, su proposta del segretario generale.
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Art. 43
Collegio nazionale dei sindaci
Il collegio nazionale dei sindaci si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.
Il collegio dei sindaci risponde della propria attività davanti al congresso e al consiglio nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il presidente.
Il compito del collegio dei sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo del sindacato e la regolarità di tutte le spese.
Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al consiglio nazionale.
Il collegio dei sindaci riferisce al congresso e al consiglio nazionale
sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato.
I membri del collegio dei sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione;
essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita.
Il collegio dei sindaci è convocato dal suo presidente, d'intesa con il segretario generale, oltreché alle scadenze previste dall'articolo 49, almeno un'altra volta all'anno.
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Art. 44
Collegio nazionale dei probiviri
Il collegio nazionale dei probiviri si compone di 9 membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il presidente.
Sono di competenza del collegio nazionale dei probiviri:
I membri del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei sindaci e del collegio nazionale dei probiviri possono essere deferiti al collegio nazionale dei probiviri su parere
conforme del comitato centrale espresso a maggioranza di due terzi.
Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo presidente.
Gli atti del collegio nazionale dei probiviri sono definitivi. Il collegio nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
Il collegio nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla segreteria generale
in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al collegio nazionale dei probiviri entro 60 giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
Il collegio nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.
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Art. 45
Commissione di vigilanza
(Abrogato).
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TITOLO III
Organizzazione dei settori
Art. 46
Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti settori:
I settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.
Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla
organizzazione della vita del sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento). I responsabili del settore partecipano direttamente alle
contrattazioni specifiche.
Il settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberati dagli organi unitari,
i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai settori.
Ciascun settore svolge la propria attività attraverso consulte nazionali e provinciali.
In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e periferici, è di norma garantita la presenza dei settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti
di ogni settore.
I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del sindacato.
Possono inoltre essere costituiti comitati intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in settori diversi.
E’ obbligatoria la costituzione di comitati intersettoriali del personale:
A livello nazionale, i coordinatori dei settori e dei comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti e partecipano a pieno titolo e ad ogni effetto a tutte
le riunioni della segreteria generale.
A livello provinciale, i coordinatori dei settori e dei comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti e partecipano a pieno titolo alle riunioni di segreteria,
quando sono convocati per la trattazione di problemi di settore. Ogni coordinatore può chiedere che vengano posti all’ordine del giorno delle riunioni della segreteria provinciale
argomenti riguardanti il settore o i comitati intersettoriali.
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Art. 47
Consulta provinciale di settore
La consulta provinciale di settore coordina l'attività del settore nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità di cui agli articoli 1 e 46; essa costituisce
un momento di presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..
La consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal congresso provinciale. Essa elegge, nel suo seno, il coordinatore provinciale, che fa parte di diritto del consiglio provinciale.
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Art. 48
Organi nazionali di settore
In adempimento del disposto dello statuto per quanto attiene alla partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria del sindacato, sono istituiti per ogni settore:
La consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando apposite commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto
a istanze di categorie minoritarie.
La consulta nazionale, composta da 21 membri, è eletta dai delegati del settore in occasione del congresso nazionale.
La consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il coordinatore nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri, i quali, con il coordinatore, costituiscono
l'ufficio centrale di coordinamento.
Il coordinatore nazionale risponde del suo operato e di quello dell'ufficio centrale di coordinamento alla consulta.
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TITOLO IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49
Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel reparto delle
disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base.
Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla elargizione
di persone, di enti pubblici e privati.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per il funzionamento degli organi di settore e dei comitati intersettoriali verrà assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, un'aliquota delle quote derivanti
dai versamenti degli iscritti. La ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà effettuata in relazione alla consistenza numerica dei settori stessi dopo aver comunque assicurato
ai settori e ai comitati intersettoriali la somma indispensabile per il loro normale funzionamento.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la segreteria generale predispone e presenta al collegio dei sindaci e al consiglio nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.
Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste.
Entro il 31 maggio, la segreteria generale predispone e presenta al consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del collegio dei sindaci.
Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli.
Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno.
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Art. 50
Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato della relazione del collegio dei sindaci, entro
il 15 maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla segreteria generale per il giudizio di conformità ai
deliberati del consiglio nazionale.
Il segretario amministrativo nazionale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi,
sostituirsi agli organi periferici per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo 8.
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Art. 51
Patrimonio
Gli organi dello SNALS rispondono direttamente verso i terzi, con il solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte
o per le quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento giuridico. La gestione del patrimonio della sede centrale e delle sedi territoriali periferiche
è di competenza esclusiva dei relativi organi, che assumono autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti posti in essere nell’esercizio dello loro funzioni.
Gli organi periferici provvedono, in piena autonomia, a dotarsi, ove opportuno, di congrue, specifiche ed idonee forme di copertura assicurativa per i rischi direttamente e
indirettamente connessi a tutte le attività a loro facenti capo.
Gli organi periferici devono comunicare alla segreteria generale l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di ipoteche, la concessione in garanzia di beni immobili entro trenta
giorni dal perfezionamento dei relativi atti, mediante invio di copia conforme della relativa documentazione.
Le spese sono deliberate dall’organo competente.
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TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52
Il Consiglio Nazionale è l’organo competente:
Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.
Il Regolamento Applicativo dello Statuto, le modifiche del Regolamento Applicativo dello statuto, il Regolamento Elettorale e le modifiche del Regolamento Elettorale sono approvate
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari
possono essere presentate al Consiglio Nazionale:
Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale che non incidono sugli organi e la loro composizione espressi dal Congresso anche a livello periferico, provinciale e
regionale, hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.
Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le suindicate materie.
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