Assemblee sindacali
Su richiesta di parecchi colleghi si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle assemblee sindacali del personale della scuola in orario di lavoro.
Il C.C.N.L. e il C.C.I.R. del Veneto prevedono che:
- il personale della scuola possa partecipare ad assemblee sindacali in orario di lavoro, senza decurtazione dello stipendio, per 10 ore
pro capite in ciascun anno scolastico;
- in ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possano essere tenute più di due assemblee al mese;
- le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere della scuola;
- le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore
intermedie del servizio scolastico;
- l'assemblea a livello di singola scuola può avere una durata massima di 2 ore.
Nel caso di assemblee territoriali ( assemblee riguardanti due o più scuole)
la durata massima dell'assemblea resta fissata in due ore, oltre il tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea o per il ritorno alla sede di servizio;
- convenzionalmente nelle assemblee territoriali l'inizio e il termine delle lezioni è fissato, rispettivamente alle ore 8,00 e alle ore 13,00
(o alle ore 16,00 in caso di attività pomeridiane);
- non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Si allega:
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Articolo inserito il 28 novembre 2011.