Riconoscimento degli scatti biennali di anzianità ai precari
(Azione legale n. 38)
La Corte di Giustizia europea ha affermato il principio secondo cui anche i lavoratori
non di ruolo hanno diritto agli aumenti retributivi per anzianità riservati ai dipendenti di ruolo
In particolare i Giudici Comunitari hanno riconosciuto il principio della parità
di trattamento confermando la portata generale delle disposizioni previste dalla
Direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo
determinato concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla Direttiva stessa, in
quanto fonti di diritto sociale comunitario di particolare importanza tali da
considerarsi norme inderogabili a tutela di ogni lavoratore.
L'importante principio può essere applicato anche in Italia ai precari della
Scuola (sia docenti che ATA) per i quali è profondamente ingiusto, illegittimo
ed in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria il mancato riconoscimento di una
progressione salariale legata all'anzianità fino alla nomina in ruolo.
La Segreteria provinciale dello Snals - Confsal di Verona ha patrocinato ricorsi dinanzi al Tribunale del Lavoro competente
per chiedere il riconoscimento degli scatti di anzianità anche per il personale a tempo determinato, cosiddetto precario.
La tesi posta a fondamento dell’azione legale in oggetto è stata recepita da numerosi Tribunali che hanno già condannato
l’Amministrazione a riconoscere lo spettante risarcimento economico ai ricorrenti.
Il Governo è corso ai ripari emanando il Decreto Legge c.d. SVILUPPO.
Il testo provvisorio di tale Decreto Legge, divulgato dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, conteneva una norma di interpretazione
autentica della legge n. 124/99 che, in buona sostanza, cancellava il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa prima
dell’immissione in ruolo con il chiaro intento di far venir meno tutto il contenzioso già pendente.
Il testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.5.2011 n. 110 non contiene tale norma.
Pertanto, sia le cause già pendenti sia quelle ancora da promuovere entro 270 giorni dalla diffida per il riconoscimento dell’anzianità
maturata, indipendentemente dall’immissione in ruolo, non sono ostacolate dal citato decreto.
Nei mesi scorsi il tribunale di Siena ha imposto la trasformazione di un contratto a tempo determinato di un insegnante precario in servizio
da più anni sullo stesso posto, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Successivamente altri tribunali hanno emesso analoghe sentenze.
Nel testo del Decreto Legge “SVILUPPO” è stata, però, inserita una modifica al D.lgvo n. 368/01 che applica in Italia la Direttiva Comunitaria
per la quale è vietata ogni discriminazione tra contratti a tempo determinato e indeterminato. In buona sostanza viene esclusa la possibilità,
solo per i precari della scuola, di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato stipulati per le supplenze
di qualsiasi tipo. Tuttavia, tale disposizione potrà applicarsi solo ai contratti a termine futuri e non per il passato per i quali il diritto
alla trasformazione è già maturato; pertanto, il relativo diritto alla stabilizzazione potrà essere azionato dinanzi al Tribunale del lavoro
entro 270 giorni dalla diffida.