PARERE FUNZIONE PUBBLICA
TRATTAMENTO
ECONOMICO SPETTANTE NEI PERIODI DI CONVALESCENZA POST RICOVERO.
In merito al trattamento economico spettante, a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 71 del D.L. 112/08 convertito in legge 133/08,
nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero, si sottolinea il parere n. 53/08,
fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni, Servizio Trattamento del Personale - al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al MEF.
In tale parere, partendo dalla previsione contenuta nel
secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, ove è novellato che nel caso
di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il
trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore”, viene sostenuto che il rinvio alla
previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i
giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le
assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero, con ciò ricomprendendo
anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.
Pertanto, nel caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo percorso di convalescenza post ricovero, al dipendente del Comparto
Ministeri compete il trattamento accessorio fisso e continuativo (indennità di
amministrazione prevista dall’art. 21, comma 7, lettera a), del CCNL 16/5/95 e
successive modificazioni e integrazioni).
Dal punto di vista dello Snals-Confsal, tale parere, stante
l’applicazione dell’art.
Si evidenzia, infine, che nel parere in argomento viene
precisato ancora una volta che, nel caso di assenze superiori a dieci giorni e
dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno solare, l’assenza deve
essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o
del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.